Cassazione Penale, Sez. 4, 25 ottobre 2022, n. 40337 – Si getta dal trattore a seguito della rottura dei freni. Nessun comportamento abnorme del lavoratore se la manutenzione del mezzo da parte datoriale è carente.
La Corte di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza assolutoria emessa precedentemente dal Tribunale nei confronti del datore di lavoro con formula «perché il fatto non costituisce reato», dichiarando l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen.
L’imputato aveva incaricato il lavoratore dipendente di effettuare delle lavorazioni a bordo di un trattore e a seguito dell’improvvisa rottura dei freni il lavoratore si era gettato dal mezzo, riportando lesioni personali. Al datore di lavoro era imputata la violazione dell’art. 71, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi e idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. Il giudice di primo grado aveva invece assolto l’imputato per non esservi prova certa del nesso causale in quanto l’evento lesivo si era determinato in forza di una dinamica che prescindeva dall’omessa installazione di un sistema di ancoraggio del conducente al sedile del trattore.
Il datore di lavoro propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Se, dunque, da un lato, talvolta è stato posto l’accento sulle mansioni del lavoratore, quale criterio idoneo a discriminare il comportamento anomalo da quello che non lo è, nel concetto di esorbitanza si è ritenuto di includere anche l’inosservanza di precise norme antinfortunistiche, ovvero la condotta del lavoratore contraria a precise direttive organizzative ricevute, a condizione che l’infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro (Sez.4, n.3455 del 03/11/2004, dep. 2005, Volpi, Rv.230770).
In sintesi, si può cogliere nella giurisprudenza di legittimità la tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell’area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest’ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio e adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.
In definitiva, applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata risulta rispettosa del dettato dell’art.41, comma 2, cod. pen., in particolare laddove i giudici di merito hanno ritenuto che il comportamento del lavoratore non fosse qualificabile come causa sopravvenuta sufficiente a determinare l’evento, essendo stato accertato che la manutenzione dell’attrezzatura semovente fornita al lavoratore si era rivelata carente.
Fonte: Olympus.uniurb