Cassazione Penale: infortunio con una taglierina, macchinario non sicuro e mancato aggiornamento del DVR

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2022, n. 36785 – Infortunio con una “taglierina media” durante il taglio di tubi in ceramica. Macchinario non sicuro e mancato aggiornamento del DVR.

 

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha confermato la penale responsabilità dell’amministratore delegato, quindi datore di lavoro, della lavoratrice infortunata. L’imputato è accusato di avere cagionato alla stessa, per colpa generica e per violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro, lesioni personali gravi. In base alle dichiarazioni della vittima e alla documentazione acquisita, i Giudici di merito hanno ricostruito la dinamica dell’infortunio: la persona offesa era addetta, quale operaia specializzata, al taglio dei tubi in ceramica prodotti dall’azienda presso la quale lavorava da trent’anni. Nello svolgimento della sua attività, utilizzava la macchina denominata “taglierina media”, composta da un disco da taglio e da una culla oscillante su cui viene appoggiato un tubo da sezionare in più parti, il quale, dopo essere stato posizionato contro un fermo per ottenere la giusta misura, viene avvicinato manualmente per essere tagliato dalla lama rotante. Una volta completata l’operazione, l’addetta preleva con la mano sinistra la parte appena tagliata e la colloca in una cassetta. L’infortunio si verificava quando la lavoratrice era giunta all’incirca a metà del taglio di un tubo in più sezioni. Presumibilmente a causa di una maggiore ed inusuale resistenza opposta dal pezzo in lavorazione, la mano sinistra, con cui la donna stava tenendo il pezzo, era scivolata verso il disco in movimento.
I giudici del merito avevano fondato la responsabilità dell’imputato sul fatto che era stato dimostrato, con certezza, il mancato adempimento dell’obbligo stabilito dall’art. 71, comma 1, d.lgs. 81/2008, in relazione alla messa a disposizione della lavoratrice di un’attrezzatura da lavoro conforme ai requisiti generali di sicurezza.
Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Osserva la Corte del merito che il documento aziendale di valutazione dei rischi, datato 14/05/2009, per quanto attiene alla mansione della lavoratrice, non era stato aggiornato e completato in modo tale da comprendere in maniera sufficientemente precisa e dettagliata quanto previsto dalla normativa. La taglierina, infatti, era risalente al 1959 e le varie modifiche di cui era stata oggetto nel corso degli anni erano risultate non idonee a garantire un controllo completo dei rischi residui, qual è quello legato all’accessibilità alla zona dell’organo lavoratore del macchinario.
Ed è esattamente questo il profilo di colpa ascritto all’imputato. Gli assunti difensivi sul mancato contatto della mano della lavoratrice e l’organo tagliante – su cui, peraltro, i giudici di merito hanno fornito congrua ed esaustiva motivazione – appaiono, pertanto, non rilevanti alla luce del dato obiettivo della mancata considerazione, nel documento di valutazione rischi, del rischio specifico afferente alla mansioni specificamente svolte dalla persona offesa e della conseguente mancata predisposizione di quei presidi di sicurezza che avrebbero evitato l’infortunio.
In questo senso, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dell’insegnamento, più volte espresso da questa Corte di legittimità per il quale, sul datore di lavoro, grava l’obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, dovendo, all’esito, redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n.81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (ex multis, Sez. Un. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri). Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l’essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (così, Sez. 4, n. 43786 del 13/09/2010, Cozzini e altri). E ciò perché, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo non può essere desunto soltanto dall’omessa previsione del rischio nel documento, di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dovendo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell’omissione all’evento che si è concretizzato (Sez. 4, n. 8622 del 04/12/2009, dep. 2010, Giovannini, Rv. 246498 – 01). Facendo applicazione di tali principi di diritto la Corte, richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure, ha del tutto correttamente affermato che l’imputato, «né all’atto dell’assunzione della posizione di garanzia, né in seguito, risulta essersi fatto carico di prendere contezza dei rischi correlati a quella lavorazione con quel tipo di macchinario, e di aggiornare in conformità il documento di valutazione degli stessi, carente sotto questo specifico profilo e risalente al 2009, epoca in cui l’azienda aveva addirittura un diverso assetto societario, mutato nel 2012».

Fonte: Olympus.uniurb

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