Cassazione Penale: folgorato dal contatto con la linea ad alta tensione, responsabilità del committente

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 ottobre 2022, n. 38033 – Folgorato dal contatto tra il trattore e la linea ad alta tensione durante lo scarico di letame nel terreno. Responsabilità del committente

 

La Corte di appello ha confermato integralmente la sentenza con cui il committente è stato ritenuto responsabile dell’infortunio verificatosi in un terreno della società agricola della quale era socio. Il lavoratore scaricando del letame con un trattore, che gli era stato affidato dall’imputato, appoggiandosi al telaio del rimorchio è stato folgorato perché il cassone è entrato in contatto con i fili dell’alta tensione che attraversano il campo.
A carico dell’imputato sono stati individuati profili di colpa consistenti: nell’aver messo a disposizione al lavoratore un mezzo che, nella fase dello scarico del letame, poteva raggiungere una altezza notevole e perciò non avrebbe dovuto essere utilizzato in un terreno sopra al quale correva, ad otto metri di altezza, una linea ad alta tensione; nel non aver fornito informazioni all’imputato sull’altezza dei fili elettrici e sui rischi insiti nell’operare nella zona sottostante.
Secondo le sentenze di primo e secondo grado non si tratterebbe soltanto di colpa generica per imprudenza, negligenza o imperizia, ma anche di colpa specifica per violazione degli artt. 71, 83 e 37 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Ciò in quanto, al momento del fatto, il lavoratore stava svolgendo una attività lavorativa della quale era stato incaricato dall’imputato che gli aveva fornito sia il trattore che il rimorchio.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso osservando che tra l’imputato e il lavoratore non vi era un rapporto di lavoro e le sentenze di merito hanno erroneamente ritenuto applicabile il d.lgs. 81/08.

I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

La sentenza non ignora la tesi difensiva, secondo la quale, in assenza di un rapporto di lavoro, non sarebbe legittimamente rimproverabile all’imputato la violazione di norme del d.lgs. n. 81/08. Sottolinea, però con puntuali richiami che fu l’imputato a incaricare il lavoratore di trasportare il letame nel terreno e di stenderlo sul campo e che, per consentirgli di farlo, gli fornì un trattore con semirimorchio di grandezza tale che il cassone, una volta sollevato (ciò che era necessario fare per scaricare il letame), poteva raggiungere l’altezza di otto metri ed entrare in contatto con i fili dell’alta tensione.
Muovendo da queste premesse, la Corte territoriale osserva che l’art. 2 d.lgs. n. 81/08 definisce il lavoratore, destinatario della tutela antiinfortunistica, come «la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione» e tale definizione, poiché fa leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è più ampia di quella prevista dalla normativa pregressa nella quale si faceva riferimento al «lavoratore subordinato» (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla «persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro» (art. 2, comma 1, lett. a, D.lgs. n. 626 del 1994) (in tal senso, Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269637).
La sentenza impugnata osserva che, avendo svolto attività lavorativa nell’interesse dell’imputato, nel terreno affittato dall’azienda agricola da lui gestita, avvalendosi di mezzi da lui forniti e secondo le sue indicazioni, il lavoratore era destinatario della tutela antiinfortunistica ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 81/08 e non rileva se tale attività doveva essere retribuita o era svolta per «sdebitarsi di un piacere ricevuto».
Nel caso di specie, peraltro, il riferimento all’art. 26 d.lgs. n. 81/08, vale a sottolineare che la violazione delle regole cautelari previste dal d.lgs. n. 81/08 può essere ritenuta sussistente perché da parte dell’imputato vi fu ingerenza nello svolgimento dell’attività commissionata al lavoratore e, quindi, la colpa specifica contestata all’imputato prescinde dall’individuazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro e delle ragioni per cui l’infortunato aveva trasportato il letame e si apprestava a stenderlo.

Il ricorrente sostiene che l’infortunio fu determinato da comportamento abnorme del lavoratore da solo sufficiente a determinare l’evento. A questo proposito si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande A., Rv. 214999; Sez. 4, n. 1588 del 10/10/2001, Russello, Rv. 220651) e che nel caso di specie – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – l’evento lesivo non si verificò perché il comportamento del lavoratore determinò l’attivarsi di un rischio eccentrico rispetto a quello prevedibile, ma perché quel rischio non fu prevenuto in maniera adeguata.
Secondo la sentenza impugnata «si può dare per provata la consapevolezza da parte dell’infortunato dell’esistenza di una linea elettrica che passava sopra al campo, ma questo non esclude la responsabilità dell’imputato che mise a disposizione del lavoratore un mezzo così grande da poter raggiungere la linea elettrica senza neppure informarlo di tale situazione di pericolo e senza spiegargli che, date le dimensioni del cassone, alzandolo per tutta la sua estensione era possibile arrivare all’altezza dei fili elettrici e toccarli.
Tale decisione non è censurabile né sotto il profilo dell’identificazione del rischio concretizzatosi, né per quanto riguarda le regole cautelari applicabili. Neppure è censurabile, perché coerente con le emergenze istruttorie, l’identificazione della condotta alternativa doverosa, individuata nella scelta di un veicolo diverso e meno ingombrante e nel compimento di attività di informazione e formazione preventiva che furono invece completamente omesse.

Fonte: Olympus.uniurb

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