Cassazione Penale: caduta dall’alto dell’operaio interinale e gestione del rischio interferenziale

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2024, n. 14070 – Caduta dell’operaio interinale all’interno del varco aperto da un’altra ditta sul lucernario. Chi deve gestire il rischio interferenziale?

 

La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale la quale aveva riconosciuto colpevoli del reato di lesioni colpose gravissime con violazione della disciplina prevenzionistica in materia di infortuni sul lavoro il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell’interesse della impresa committente gli interventi di ristrutturazione e il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice e di datore di lavoro del lavoratore infortunato.
In particolare al coordinatore per la sicurezza veniva ascritta, oltre a profili di colpa generica, la violazione dell’art.92 comma 1 lett.b) D.Lvo 81/2008 per avere omesso di individuare nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento i fattori di rischio presenti nelle lavorazioni in cui erano intenti presso il cantiere alcuni lavoratori interinali impiegati dall’impresa appaltatrice consistenti nella verifica, nella sostituzione e nel fissaggio di elementi portanti (coppelle e tegoli) della copertura di fabbricato industriale del quale era in corso la sostituzione della copertura, omettendo di indicare le misure di tutela contro il rischio di caduta dei lavoratori attraverso i lucernai presenti sulla sommità di tale elementi (coppelle).
Al titolare della impresa appaltatrice delle suddette lavorazioni, era invece ascritta, oltre a profili di colpa generica, la inosservanza dell’art.115 D.Lgs. 81/2008, per avere omesso di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza le misure di protezione contro il rischio della caduta dai lucernai verso l’interno dell’edificio. In conseguenza di tali omissioni era derivata la caduta all’interno di lucernaio di un lavoratore dipendente della società interinale di lavoro, prestato in somministrazione alla ditta il quale, intento nell’attività di fissaggio strutturale ai tegoli a V delle coppelle di copertura, finiva per calpestare la superficie della copertura ove vi era un lucernaio, privo di rete protettiva e senza lastra in plexiglass, precipitando a terra da un’altezza di circa nove metri, riportando lesioni personali gravissime con schiacciamento vertebrale che inducevano una completa tetraparesi.
La Corte di appello nel richiamare gli argomenti sviluppati dal giudice di primo grado, premessi gli elementi di fatto e l’esame delle fonti probatorie nel disattendere i motivi di impugnazione degli imputati evidenziava che si era in presenza della mancata gestione di un rischio interferenziale determinato da un succedersi nella lavorazione di due distinti appaltatori, di cui la manovalanza di una ditta operava in rapida successione rispetto a quella di un’altra, incaricata dello smontaggio delle componenti della pavimentazione in fibro-cemento, la quale avrebbe dovuto procedere anche alla sostituzione della copertura una volta che la manovalanza della della prima ditta avesse completato il suo compito (verifica, manutenzione ed eventuale sostituzione dei fissaggi tra tegoli e coppelli). La interferenza tra le suddette lavorazioni aveva determinato una fondamentale lacuna nella previsione e nella integrazione degli strumenti prevenzionistici in quanto l’impresa che aveva proceduto, ovvero stava procedendo, alla progressiva rimozione delle componenti della copertura, aveva dovuto altresì sganciare le reti metalliche che proteggevano i lucernai sommitali, posti sopra i coppelli lasciando in tal modo privi di chiusura i suddetti accessi, di cui era stato altresì rimossa la protezione in plexiglass. Il rischio di caduta all’interno dei lucernai, privi di lastra in plexiglass e di reti di protezione non era stato intercettato dal coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, il quale aveva previsto nel PSC e nelle successive riunioni tecniche il pericolo di cadute verso l’esterno per il personale impegnato sulla sommità della copertura. Anche a carico del titolare dell’appaltatore erano ravvisabili profili di responsabilità per colpa per non avere contemplato nel POS analoghi rischi di caduta, tenuto conto che le lavorazioni seguivano necessariamente gli interventi di rimozione della copertura anche in coincidenza dei lucernai dai quali era stata rimossa la rete di protezione. Escludeva al contempo l’abnormità ovvero l’eccezionalità della condotta del lavoratore che aveva utilizzato una porzione della copertura allo stesso preclusa e comunque non necessaria per procedere alla lavorazione richiesta. Assumeva che, in considerazione del rischio di caduta determinato dalla precedente lavorazione, un sistema di ancoraggio dei lavoratori mediante l’aggancio a linee vita avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di entrambi gli imputati.

La sentenza impugnata deve trovare annullamento nei confronti di entrambi i ricorrenti relativamente al trattamento sanzionatorio, mentre, in relazione al legale rappresentante della impresa appaltatrice la sentenza impugnata deve essere annullata anche con riferimento all’affermazione di responsabilità penale, sui profili della ricorrenza di un effettivo governo del rischio interferenziale in capo all’imputato quale responsabile della ditta, nonché con riferimento alla verifica della concretizzazione del rischio che la regola cautelare asseritamente violata si proponeva di scongiurare, previo accertamento della colpa in concreto e, infine sulla rilevanza salvifica del rispetto della regola cautelare che si assume essere stata disattesa dall’imputato. Consegue il rinvio alla Corte di Appello per nuovo giudizio. Rigetta per il resto il ricorso del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Per leggere le motivazioni andare alla sentenza completa.

Fonte: Olympus.uniurb

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