Cassazione Penale: evitare l’instaurarsi di prassi di lavoro non corrette spetta al datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2024, n. 14892 – Caduta dal ponteggio a causa della rottura dei “traversi” che sostenevano l’intavolato: spetta al datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi di prassi di lavoro non corrette.

 

La Corte di appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili con riserva della liquidazione dei maggiori danni al giudice civile.
L’imputato, in qualità di legale rappresentante della ditta di costruzioni, era stato condannato in primo grado per il reato previsto dagli artt. 41 e 590 cod. pen. per avere cagionato ad un lavoratore lesioni personali per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché per violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, il lavoratore, impegnato nel getto di una parete divisoria in cemento armato all’interno di una vasca per il deposito delle acque di rete idrica antincendio nell’ambito del più ampio lavoro di realizzazione della centrale antincendio presso il cantiere, lavori eseguiti a un’altezza superiore ai 2 metri, a causa della irregolare realizzazione delle opere provvisionali, che cedevano, era precipitato al suolo. Il giudice di primo grado aveva condannato l’imputato a risarcire il danno in favore della parte civile costituita.
All’imputato, incaricato dell’esecuzione dei lavori, si era addebitato di non aver curato che venissero predisposte opere provvisionali, impalcati, progetti, tali da evitare pericoli di caduta dall’alto in violazione degli artt. 16 e 77 sub c) d.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 e di aver consentito che venissero realizzate opere provvisionali in difetto dei necessari requisiti di sicurezza, perché mancanti in alcuni punti di tavolato completo, di ancoraggio alla struttura e continuità tra i diversi impalcati e parapetti, in violazione degli artt. 7 e 77 sub c) d.P.R. n.164/56.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato limitatamente alla conferma delle statuizioni civili.

Premesso che il fatto è stato così ricostruito nelle fasi di merito: il lavoratore, assunto da pochi giorni dalla ditta di costruzioni di cui l’imputato è legale rappresentante, che lavorava presso una vasca antincendio era caduto dal ponteggio all’interno della vasca a causa della rottura dei “traversi” che sostenevano l’intavolato ove stava operando. Intorno alla vasca rettangolare era presente un’opera provvisionale esterna idonea a consentire il passaggio degli operai, regolarmente eseguita ma all’interno della vasca era stato realizzato anche un camminamento visibilmente instabile in quanto le assi di legno, inidonee a quel fine, come riferito da tutti i testi sia dell’accusa che della difesa, erano stati posticciamente appoggiate su due piccoli traversi che avevano ceduto; la natura transitoria del camminamento interno e l’assoluta diversità di realizzazione rispetto al camminamento esterno rendevano chiaro come l’opera fosse stata eseguita quel giorno per consentire l’ultima fase di lavorazione con maggiore rapidità.

Con l’atto di appello non risultano essere stati introdotti argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado e condivisi dalla Corte territoriale; sono, pertanto, manifestamente infondate tutte le doglianze volte ad affermare la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata, nella quale si è fatta corretta applicazione della regola d’imputazione della responsabilità colposa secondo la quale compete al datore di lavoro il generale obbligo di vigilare affinché nel cantiere vengano rispettate le norme antinfortunistiche (Sez. 4, n.35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855 – 01), con la specificazione che, ove tale vigilanza sia resa particolarmente difficoltosa vuoi per le dimensioni del cantiere vuoi per la complessità delle lavorazioni o per altra causa, il datore di lavoro è tenuto a organizzare, attraverso un sistema di deleghe e mediante la nomina di preposti, che la vigilanza sia effettiva. È, infatti, ripetuta nella giurisprudenza di legittimità la massima secondo la quale spetta al datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255 -01).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente.

Fonte: Olympus.uniurb

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