Cassazione Penale: nozione di “luogo di lavoro” nell’ambito di un’azienda agricola

Cassazione Penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459 – Nozione di “Luogo di lavoro” in caso di azienda agricola.

 

Deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, non possono essere considerati “luoghi di lavoro” i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell’art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, “luoghi di lavoro” le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell’art. 2135 cod. civ.

Il Procuratore della Repubblica ha proposto appello avverso la sentenza dell’11/10/2021 che ha assolto il datore di lavoro dal reato di cui agli artt. 64, comma 1, lett. a), Allegato IV, punto 1.8, e 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, perché il fatto non sussiste. Il Procuratore della Repubblica lamenta l’erronea applicazione degli artt. 62 e 64, d.lgs. n. 81 del 2008, sotto il profilo dell’errata interpretazione del termine “terreno” richiamato, a fini derogatori, dall’art. 62, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 81 del 2008.

Il ricorso è fondato. Il datore di lavoro risponde del reato a lui ascritto perché «ha omesso di proteggere, delimitare e segnalare il bordo delle aree di lavoro esterne confinanti con il pendio boschivo, ivi utilizzate come deposito temporaneo di materiali e mezzi».

Fonte: Olympus.uniurb

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