Cassazione Penale: infortunio durante la pulizia del macchinario, prassi comune e protezione inadeguata

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2022, n. 44561 – Pulizia dei rulli del macchinario in movimento e trascinamento della mano dell’operaio litografo. Prassi comune e protezione inadeguata.

 

La Corte di appello ha ritenuto il legale rappresentante responsabile del reato di cui all’art. 590, commi 1 e 3, cod. pen. in danno del dipendente della società infortunatosi nell’unità produttiva della società che produce tubetti in alluminio, laminato e plastica. Il lavoratore stava pulendo i rulli della macchina litografica alla quale era addetto avvalendosi di uno straccio, la pulizia doveva avvenire con i rulli in movimento e, per questo, all’imbocco c’era una protezione, che non raggiungeva però la parte terminale dei rulli. A causa di ciò, la mano destra del lavoratore fu trascinata ed egli subì un trauma da schiacciamento, con amputazione dell’apice del V dito, il legale rappresentante è accusato di aver provocato l’infortunio per colpa specifica, consistita nella violazione dell’art. 71 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e, in particolare, per aver messo a disposizione dei lavoratori una attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza.

I giudici di merito hanno ritenuto sussistente una colpa specifica per violazione dell’art. 71 d.lgs. n. 81/08, in base al quale il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro sono indicati dal precedente art. 70 che rinvia all’allegato V. L’allegato VI del d.lgs. 81/08, detta poi le disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro. Ai sensi dell’art. 69 comma 1 lett. b) del decreto, per «uso di una attrezzatura di lavoro», si intende «qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio».
Nella sentenza di primo grado si riferisce che, come risulta dal documento di valutazione dei rischi predisposto dalla società, le macchine presenti nel reparto litografia erano «di vecchia concezione» e, pertanto, vi erano state «applicate delle protezioni, sia contro il rumore, sia per evitare il contatto con parti in moto». In particolare, il documento di valutazione dei rischi prevedeva che durante la fase della lavorazione, «non potendo abbassare la velocità della macchina perché questo creerebbe problemi sulla stampa» l’operatore, «costretto a disattivare la sicurezza tramite il selettore a chiave presente sulla macchina», non dovesse «in alcun modo avvicinarsi alle parti in moto». Secondo il responsabile per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, sentito quale testimone in udienza, la macchina che il lavoratore stava pulendo al momento dell’infortunio «era dotata, come da fabbrica, di una barretta metallica» idonea ad impedire il trascinamento della mano. Secondo i giudici di merito, che richiamano sul punto le dichiarazioni rese dai tecnici della prevenzione intervenuti sul posto, la barretta non copriva la parte terminale dei rulli e non era dunque idonea a fini di prevenzione. La sentenza di primo grado riferisce inoltre, richiamando le dichiarazioni rese dallo stesso RSPP, che, per il lavaggio dei rulli si utilizzavano stracci imbevuti di solvente e i rulli venivano fatti ruotare a velocità ridotta (erano dunque in movimento) e che, nella macchina di cui si tratta, i rulli non potevano essere fatti ruotare in direzioni opposte così da impedire l’effetto di trascinamento. Proprio per questo, all’imbocco dei rulli vi era una barretta protettiva. Questa barretta fu sostituita, dopo l’infortunio, da una protezione più larga che, pur rendendo più difficoltosa la pulizia, proteggeva interamente l’imbocco.
Non è controverso che l’infortunio si sia verificato perché, mentre l’infortunato puliva con uno straccio i rulli in movimento, la sua mano destra fu afferrata dalla parte terminale, non protetta, dell’imbocco dei rulli. Il lavoratore ha dichiarato che, durante le operazioni di pulizia, la macchina non poteva essere spenta (il movimento dei rulli era infatti funzionale alla pulizia stessa) e, di conseguenza, se ne rallentava la velocità. Ha detto di aver operato attenendosi ad una prassi che aveva appreso dai colleghi, secondo modalità che venivano abitualmente applicate ad ogni cambio di lavorazione.

Nel caso di specie – come emerge dalle sentenze di merito – il comportamento dell’infortunato non determinò l’attivarsi di un rischio eccentrico rispetto a quello prevedibile, e l’evento lesivo si verificò perché quel rischio non fu prevenuto in maniera adeguata. La pulizia dei rulli, infatti, richiedeva che gli stessi fossero in movimento e, nella macchina che l’infortunato stava pulendo, tale movimento era convergente (idoneo, quindi, a determinare l’afferramento e trascinamento delle mani dell’operatore). Ciò imponeva che la zona di imbocco fosse protetta per tutta la sua estensione e il rispetto di tale doverosa regola cautelare avrebbe senza dubbio impedito l’evento. L’evento che in concreto si verificò, dunque, fu esattamente quello che la norma di prevenzione violata mirava ad evitare e la decisione assunta non è censurabile quando individua quale condotta alternativa doverosa la realizzazione di una idonea protezione.
Quanto alla prevedibilità ed evitabilità soggettive dell’evento dannoso, basta rilevare che, in assenza di deleghe, l’obbligo di attuare le norme in materia di prevenzione e vigilare sul rispetto delle stesse, grava sul datore di lavoro e – come la sentenza impugnata ricorda – qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori, nell’ambito di un’impresa organizzata in forma societaria, destinatario della normativa antinfortunistica è il legale rappresentante (Sez. 3, n. 24478 del 23/05/2007, Lalia, Rv. 236955; Sez. 3, n. 2580 del 21/11/2018, dep. 2019, Slabu, Rv. 274748; Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017, Ottavi, Rv. 269133).

Fonte: Olympus.uniurb

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