Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2022, n. 46971 – Infortunio con la pressa: carenza di manutenzione del quadro comandi e mancanza di formazione specifica dei dipendenti.
Con sentenza la Corte di appello ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa nei confronti del datore di lavoro giudicato colpevole del reato di cui all’art. 590 cod. pen. in relazione all’art. 583 n. 1 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta equa.
La vicenda che ha dato luogo ai giudizi di merito attiene all’infortunio sul lavoro occorso all’operaio saldatore addetto alla pressa che, dopo aver inserito nel macchinario il pezzo metallico da lavorare senza attendere che altro dipendente provvedesse ad accendere la pressa, come avveniva tutti i giorni per disposizione del datore di lavoro, aveva invece azionato il macchinario girando la chiave e, mentre si era sporto per sfilare il pezzo, era rimasto schiacciato con la mano destra con conseguenti lesioni gravissime.
Il giudice di primo grado riteneva pienamente provata la responsabilità dell’imputato essendo l’infortunio conseguente ad omissioni rilevanti sotto il profilo della carenza di formazione specifica del lavoratore (essendo stato l’infortunato destinato ad una mansione diversa dalla propria per la quale non era stato addestrato) nonché della mancanza di manutenzione e di pulizia del quadro comandi della pressa (che risultando illeggibile impediva di verificare la modalità in cui si stava lavorando) e l’assenza di barriere protettive in caso di funzionamento a ciclo continuo.
L’impianto accusatorio della sentenza di primo grado trovava conferma nella sentenza di appello che riteneva la riferibilità dell’infortunio al datore di lavoro per la inidoneità del macchinario sotto il profilo della carenza delle misure di protezione dal pericolo di contatto tra gli arti superiori del lavoratore e gli organi in movimento ed all’uso scorretto dello stesso macchinario.
A mezzo del difensore di fiducia l’imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza. Il ricorrente censura la mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc.pen. e 11 comma 6 Cast. nella parte in cui omette del tutto la valutazione delle argomentazioni difensive proposte nell’atto di appello, riferite alla consulenza di parte sul rispetto della normativa prevista a tutela del lavoratore da parte del ricorrente, in particolare circa l’adozione di un piano della sicurezza redatto da un tecnico e relativamente alla informazione della persona offesa, giuste le previsioni di cui agli artt. 15 e 20 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e incidenti sull’elemento soggettivo e sul nesso causale. In particolare la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione sul fatto che l’azienda aveva un responsabile della sicurezza e che la persona offesa era stata ampiamente informata sulle modalità di utilizzo della macchina e che il sinistro è dovuto al comportamento imprevedibilmente colposo del lavoratore.
Il ricorso è inammissibile. Ed invero, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi Sez. 6, n. 34532 del 22.6.2022, Depretis, Rv. 281935). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro, trattandosi peraltro di un’impresa di piccole dimensioni e non essendo stata prevista alcuna delega di funzioni. Del pari ha puntualmente posto in rilievo il mancato rispetto delle specializzazioni cosicché il lavoratore infortunato non aveva avuto una specifica formazione ed informazione in relazione all’utilizzo della pressa. Inoltre la procedura di utilizzo della pressa consisteva unicamente nella prassi secondo cui era un altro lavoratore a doverla accendere ad inizio giornata e mediante apposita chiave e spegnerla a fine giornata, trattandosi all’evidenza di procedura inidonea ad elidere il pericolo di schiacciamento.
Fonte: Olympus.uniurb