Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2023, n. 1404 – Caduta mortale dalla scala. Lavori in quota, interferenze e prescrizione del MC che vietava i lavori in quota.
…ove fosse stata prevista un’impalcatura per consentire l’accesso in quota del lavoratore, l’infortunio non si sarebbe verificato. In generale tutte le violazioni individuate dai giudici di merito (omessa previsione del rischio interferenziale, omessa vigilanza, violazione della prescrizione del medico competente che vietava al dipendente di effettuare lavori in quota), rientranti nell’area di governo del datore di lavoro, sono suscettibili di realizzare la concretizzazione del rischio che tali disposizioni mirano a prevenire.
La Corte di appello ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale con cui il legale rappresentante, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589 cod. pen., è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
Era contestato all’imputato, datore di lavoro dell’infortunato, di avere cagionato la morte di quest’ultimo, il quale, intento ad effettuare una lavorazione in quota, precipitava dalla scala sulla quale era salito in conseguenza dell’urto proveniente da un camion deputato allo scarico di materiale nell’area di cantiere.
Era addebitato al ricorrente la violazione delle norme antinfortunistiche riguardanti la formazione del lavoratore e l’omessa adozione di precauzioni in grado di prevenire cadute dall’alto.
A motivi di ricorso la difesa lamenta: violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione; motivazione apparente.
I motivi di doglianza sono infondati, il ricorso è rigettato.
Fonte: Olympus.uniurb