Cassazione Penale: responsabilità del committente per non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 gennaio 2023, n. 2305 – Caduta mortale. Responsabilità del committente dei lavori di rifacimento della copertura di un capannone per non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo.

 

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce che hanno riguardato fattispecie analoghe alla presente, il committente risponde dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso in esame [cfr. ex multis Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Rv. 267744 – 01: “In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)”].

La Corte d’appello ha confermato la responsabilità penale dell’imputato, in qualità di committente dei lavori di rifacimento della copertura di un capannone per uso artigianale di proprietà dello stesso, per il reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno del lavoratore. Era contestato all’imputato di avere cagionato la morte del lavoratore autonomo per colpa generica e specifica, quest’ultima consistita nella violazione degli artt. 2087 cod. civ.; 90, comma 9, lett a), 26 co. 3-ter e 148 d.lgs. n. 81/08, avendo omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore, di redigere il documento di valutazione dei rischi, di predisporre idonee misure di protezione individuali atte a garantirne l’incolumità.
Durante la lavorazione a cui era stato adibito, riguardante la riparazione della copertura metallica a falde inclinate del capannone, il lavoratore, issatosi sul tetto non calpestabile, mentre era intento a tagliare con una smerigliatrice angolare la parte finale delle lastre di copertura, a causa delle sollecitazioni provocate dal suo stesso peso, sfondava una delle lastre in vetroresina, precipitando da un’altezza di circa 4,50 metri, e decedeva sul colpo. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, ritenevano dimostrata la penale responsabilità dell’imputato in ordine all’infortunio occorso al lavoratore.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. I motivi di doglianza proposti dal ricorrente risultano manifestamente infondati, consegue l’inammissibilità del ricorso.

Fonte: Olympus.uniurb

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