Cassazione Penale: idoneità del DVR e rischi connessi all’attività di stoccaggio travi

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2023, n. 9450 – Rischio connesso all’attività di stoccaggio di travi previo spacchettamento. DVR e formazione.

 

La Corte d’appello con la pronuncia in epigrafe ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado, ha condannato l’amministratore unico per lesioni personali gravi in offesa di un lavoratore subordinato commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il lavoratore intento a espletare le proprie mansioni di stoccaggio di materiale, nello spacchettare un pacco di travi ha eliminato le relative fascette mediante un profilo in ferro, in luogo delle apposite forbici assumendo così, rispetto al pacco in oggetto, una posizione non di sicurezza. La caduta della trave, verificatasi dopo l’eliminazione di una delle due fascette e per il non corretto posizionamento della seconda fascetta, ha determinato la frattura del piede del lavoratore, con conseguente accertamento della responsabilità in capo all’imputato in ragione della mancata specifica previsione del relativo rischio nel DVR.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione. I giudice d’appello non si sarebbe confrontato con l’iter logico­ giuridico sotteso alla sentenza di primo grado con particolare riferimento: al fattore occulto inseritosi nella seriazione causale dell’evento, consistente nell’errata legatura del pacco di travi; all’abnorme condotta colposa del lavoratore (operante con strumento non idoneo e senza osservare la dovuta posizione di sicurezza), tale da provocare conseguenze imprevedibili (la caduta delle travi), e al conseguente ragionevole dubbio circa l’idoneità di un DVR a evitare la concretizzazione del rischio specifico.

Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente la Corte territoriale si è confronta con l’iter logico-giuridico sotteso alla sentenza assolutoria e ha fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato individuando, nei termini già innanzi esplicitati, il profilo di colpa nell’omessa predisposizione di un idoneo DVR con riferimento agli specifici rischi dell’attività di stoccaggio delle travi. All’esito, sempre previo confronto con la sentenza di primo grado, è stato escluso che il fattore occulto, consistente nell’errata legatura del pacco di travi da parte del fornitore, e la condotta colposa del lavoratore, pur inseritisi nella seriazione causale dell’evento, abbiano interrotto il nesso causale tra la condotta omissiva dell’imputato e l’evento. Tanto il fattore occulto quanto la condotta del lavoratore, a giudizio della Corte territoriale, non hanno difatti attivato un rischio eccentrico rispetto a quello che era nella specie chiamato a governare il datore di lavoro; evento che, peraltro, è stato ritenuto concretizzazione del rischio non considerato nel DVR.
Sostanzialmente argomentando nei termini di cui innanzi, infine, la Corte territoriale ha peraltro fatto buon governo dei principi inerenti alla materia che ci occupa, già sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e in questa sede ulteriormente ribaditi.
In merito, la più recente giurisprudenza, alla quale il Collegio intende dare continuità, suggerisce di abbandonare il criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento, ponendosi i due concetti su piani distinti, perché ciò che davvero rileva è che tale comportamento attivi un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l’evento (per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione; si vedano altresì per la successiva applicazione e elaborazione del principio, ex plurimis: Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603, anche in motivazione; Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242, anche in motivazione; Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018, Addezio, Rv. 273589, anche in motivazione; Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241, anche in motivazione; Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero, non massimata; Sez. 4, n. 49413 del 23/11/2022, Troianiello, non massimata; Sez. 4, n. 41343 del 15/09/2022, Nardiello, non massimata).
Ne è conseguita dunque la necessità di individuare l’«area di rischio» oggetto di gestione al fine di accertare l’eventuale eccentricità rispetto a essa del rischio attivato dalla condotta del lavoratore inseritasi nella seriazione causale, con la precisazione che è dalla integrazione di obbligo di diligenza e regola cautelare che risulta in particolare definita l’«area di rischio», altrimenti ridotta alla mera titolarità della posizione gestoria.
Ben si comprende, quindi, come il connettersi dell’evento verificatosi a un rischio esorbitante da quell’area escluda ogni addebito del fatto a chi è preposto a governare proprio (e solo) tale «area di rischio» (Sez. 4, n. 15124 del 313/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603, in motivazione).
Ai fini di cui innanzi è stato infine chiarito da Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero (non massimata), con articolata argomentazione culminata nel principio di diritto di seguito riportato, che le principali disposizioni di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (in particolare artt. 6, 15, 18, comma 1, lett. c), 28, commi 1 e 2, e 29, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008) consentono di argomentare nel senso per cui «La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta ed evento se tale da determinare un “rischio eccentrico” in quanto esorbitante dall”‘area di rischio” governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione de/l’attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)» [negli stessi termini, tra le altre, Sez. 4, n. 49413 del 2022, Troianiello, cit., non massimata, nonché, Sez. 4, n. 41343 del 2022, Nardiello, cit., non massimata, che fanno proprio l’iter argomentativo della citata Sez. 4, n. 30814 del 2022, Lo Nero].
Orbene, la Corte territoriale si è attenuta al principio da ultimo richiamato, che in questa sede si ribadisce, la cui rilevanza invece il ricorrente sostanzialmente vorrebbe negare in maniera assertiva facendo perno oltre che su una condotta colposa del lavoratore, peraltro consistente nel non aver adottato le cautele che un idoneo DVR avrebbe dovuto prevedere, sul fattore ritenuto occulto, quale l’inidoneo imballaggio del pacco di travi eseguito dal fornitore. Tale fattore, invece, con motivazione insindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e logica, è stato sostanzialmente ritenuto tale da concorrere a integrare proprio la concreta attività svolta dal lavoratore e in particolare le condizioni di contesto della relativa esecuzione, rispetto alle quali non si mostra difatti eccentrica l’inidoneità dell’imballaggio delle travi oggetto di stoccaggio eseguito dal fornitore e sottoposte dal datore di lavoro al lavoratore per l’esecuzione del detto stoccaggio.
Il ricorso deve essere rigettato.

Fonte: Olympus.uniurb

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