Cassazione Penale: rinvio per omessa individuazione della posizione di garanzia, esclusa l’automatica coincidenza tra proprietario e committente

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2026, n. 13646 – Infortunio mortale durante i lavori di ristrutturazione: esclusa l’automatica coincidenza tra proprietario e committente. Annullamento con rinvio per omessa individuazione della posizione di garanzia.

 

La Corte d’appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato CC, in qualità di titolare dell’omonima impresa edile e datore di lavoro, e AA e BB, in qualità di committenti, colpevoli del delitto loro ascritto di cui agli artt. 113, 589, commi 1 e 2, cod. pen. per aver cagionato, in cooperazione colposa tra loro, con colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e colpa specifica, integrata da specifiche violazioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la morte del lavoratore DD e aveva condannato AA e BB alla pena di mesi sei di reclusione e CC alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili.
Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: a seguito di segnalazione il personale dell’Arma dei Carabinieri, in fondo alla rampa carraia all’altezza della porta di accesso di un garage posto al piano seminterrato, rinveniva il corpo inanimato di DD il quale, dalle informazioni acquisite, risultava intento a svolgere lavori edili di ristrutturazione consistenti nel rifacimento della pavimentazione del lastrico solare.
Tali lavori erano stati commissionati dai comproprietari AA e BB a CC, titolare dell’omonima impresa edile individuale. Lavori che erano stati intrapresi nella stessa mattinata CC unitamente a DD.
Durante la loro esecuzione, preceduta dal montaggio di un’impalcatura, DD sarebbe precipitato da detta opera provvisionale, ovvero dal parapetto del lastrico solare, andando ad impattare sul sottostante piano di calpestio della rampa di accesso al locale seminterrato.
Sul lastrico solare si constatava che erano già stati rimossi circa 75 mq di pavimentazione che parte del materiale rimosso non era più presente in loco.
Facendo seguito agli accertamenti intrapresi a seguito dell’infortunio, i funzionari SPESAL inoltravano sia a CC in qualità di datore di lavoro della vittima sia a AA una richiesta di consegna di documentazione relativa al cantiere di via.
Dalla documentazione acquisita si ricostruiva che il giorno dell’infortunio CC, unitamente DD, stavano eseguendo dei lavori di snellimento del manto di pavimentazione del lastrico solare, già iniziati il giorno prima con il preventivo montaggio di un impalcato atto a raggiungere dall’esterno il piano di lavoro. Il materiale divelto veniva poi messo in contenitori in pvc che all’occorrenza venivano svuotati manualmente attraverso l’imbocco di un convogliatore adatto allo scopo, posizionato sulla sommità del ponteggio e collegato a valle al sottostante autocarro in uso alla ditta, così da permettere l’immissione diretta dei rifiuti nel cassone del mezzo.
Mentre CC scendeva utilizzando l’impalcatura e raggiungeva il piano terra, probabilmente per spostare il mezzo, DD si era portato sul ponte in legno, ovvero sulle pedane metalliche del ponteggio, quando verosimilmente lo spostamento del veicolo involontariamente portava in tiro il canale di scarico provocando lo strappo della fune di collegamento al cassone dell’autocarro e quindi l’improvvisa trazione dall’alto verso il basso del ponteggio stesso, determinandone l’oscillazione e poi la caduta verso terra. Si ricostruiva, quindi, che venendogli a mancare il piano di appoggio, DD aveva perso l’equilibrio precipitando al suolo nel cono di vuoto venutosi a creare tra il muro del fabbricato e l’asse di inclinazione che il ponteggio assumeva durante la caduta in avanti.
Si accertava altresì che i lavori di cui erano committenti AA e BB erano stati intrapresi in assenza di titolo abilitativo e/o comunicazione; inoltre erano stati intrapresi senza le misure di tutela di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 81 del 2008 nonché senza pianificazione delle fasi lavorative e previsione della loro durata, come previsto dall’art. 90, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. n. 81 del 2008.
Ed ancora i lavori erano stati intrapresi in assenza del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in assenza di piano di sicurezza e di coordinamento ed affidati a CC, senza la preventiva verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa di cui era titolare.
Per quanto riguarda la posizione del lavoratore deceduto, si accertava la sua irregolarità alla data dell’evento né la sua posizione era stata regolarizzata dopo l’infortunio.
Con riguardo alla posizione dei committenti AA e BB, il giudice di primo grado ha ritenuto integrato il reato contestato per non essersi gli stessi attenuti in fase di progettazione ai principi ed alle misure generali di tutela per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, non avendo nominato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e non avendo verificato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori ritenendo priva di fondamento la tesi secondo cui l’evento era stata la conseguenza delle scelte arbitrarie del lavoratore o al più della condotta del solo CC. La sentenza d’appello ha confermato l’impianto logico motivatorio della pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello gli imputati AA e BB hanno proposto ricorso per cassazione.

Con riguardo alla posizione dei ricorrenti va rilevato che la sentenza impugnata, nel ritenere la penale responsabilità di AA e BB in relazione al reato contestato, ha in primo luogo tout court attribuito agli stessi la qualifica di committenti ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008 in quanto comproprietari dell’immobile ove sono stati realizzati i lavori per cui è processo, stabilendo in tal modo un’indebita equazione tra proprietario e committente che non trova rispondenza nel dato normativo.
Al contrario l’art. 89 D.Lgs. n. 81 del 2008 che peraltro, come si è detto, si pone in continuità con la precedente normativa, definisce il committente come colui “per conto del quale l’opera viene realizzata”.
L’espressione “per conto”, è equivalente sia a “per incarico di” oppure a “in nome di” oppure ancora “a favore di”. Si tratta, in ogni caso, di un soggetto che ha interesse alla realizzazione dell’opera o perché è colui che stipula il contratto o perché si avvantaggia della sua realizzazione o vi è tenuto giuridicamente oppure perché è stato delegato ad occuparsene.
Si tratta di una definizione, che pur prevista dal D.Lgs. 81/2008, rivolto a disciplinare la materia della sicurezza sul lavoro, si sovrappone alla generalissima figura civilistica del committente, quale soggetto che commissiona un lavoro, benché la normativa specifica regolata dal richiamato testo unico ne delinei i compiti e le responsabilità nell’ambito regolato.
E’ ben possibile, dunque, che i soggetti non coincidano e che chi stipula il contratto in qualità di committente non sia il proprietario del bene o colui a vantaggio del quale l’opera è realizzata.
Non esiste affatto, dunque, una necessaria coincidenza fra la figura del proprietario che si avvantaggia delle opere e quella del committente che le appalta. Questa osservazione permette di meglio comprendere che la responsabilità del committente, è posta in stretto collegamento con l’affidamento dell’opera e che la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all’incidenza che la sua condotta assume sia nell’opzione di individuare un contraente inadeguato, che nell’ingerirsi nell’esecuzione del contratto.
In ordine ai canoni cui ancorare il giudizio di responsabilità nei riguardi del committente, giova premettere, che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere l’appaltatore e più in generale il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Egli ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.
La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, distingue ormai da anni il committente professionale da quello privato.
Si ritiene, invero, che il committente privato, in quanto tale non professionale, che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, non sia tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale. Gli si chiede tuttavia, se non vuole assumere su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza e rispondere penalmente degli eventuali infortuni dei lavoratori, di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si potrà profilare, inoltre, una sua responsabilità penale quando vi sia prova che si sia ingerito nell’organizzazione o nell’esecuzione del lavoro o in presenza di un’agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo (cfr. Sez. 4, n. 26335 del 21/04/2021, Rv. 281497 – 02; conf. Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 278435 – 01).
In conclusione, in accoglimento di motivi di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio sulle questioni evidenziate.

Fonte: Olympus.uniurb

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