Cassazione Penale: annullamento della condanna per carenze nella ricostruzione degli eventi e nella individuazione delle posizioni di garanzia

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2026, n. 14417 – Esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio e omicidio colposo plurimo: annullamento della condanna per carenza di motivazione su nesso causale e posizioni di garanzia.

 

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale, con sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato AA per il reato di cui all’art. 589, commi 1, 2 e 3, cod. pen. Con la medesima pronuncia, i coimputati BB e CC venivano assolti per non aver commesso il fatto.
Successivamente la Corte di appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, condannando BB ed CC per il reato sopra indicato, confermando nel resto le statuizioni del provvedimento impugnato.
Agli imputati viene contestato – ad AA in qualità di titolare formale dell’impresa familiare esercente attività di deposito, confezionamento e vendita di fuochi pirotecnici e a BB e CC in qualità di soci, tutti con ruoli di gestione e di datori di lavoro – di aver cagionato, per colpa generica e specifica, la morte dei lavoratori DD e FF (entrambi dipendenti dell’impresa familiare) avvenuta a seguito di una violenta esplosione verificatasi all’interno della fabbrica.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il luogo dell’esplosione veniva individuato in un manufatto, distrutto dalla deflagrazione, costituito da una tettoia chiusa su tre lati, con copertura in onduline in conglomerato fibro-cementizio, non riportato in alcun elaborato planimetrico, non citato in alcun atto autorizzativo, la cui presenza non era mai stata riscontrata nei diversi sopralluoghi effettuati nel corso degli anni dagli organismi di controllo e, comunque, inidoneo quale locale di lavorazione di materiale esplodente. La sede dell’innesco, le cui cause non era possibile individuare con certezza, veniva ravvisata in un’apparecchiatura ivi allocata, cd. mulino a biglie, priva di ogni garanzia di sicurezza, generalmente utilizzata per la frantumazione del carbone nel processo di produzione della polvere nera. I giudici di merito ritenevano, quindi, che al momento dell’esplosione fosse in corso la lavorazione, con l’apparecchiatura sopra indicata, di produzione della polvere pirica, per la quale l’impresa familiare degli imputati non era autorizzata, e che tale apparecchiatura fosse azionata da una o entrambe le vittime, che si trovavano nei pressi, ravvisando in tale condotta tutti i profili di colpa generica e specifica, eziologicamente collegati all’evento, descritti nella rubrica accusatoria (utilizzo di un macchinario non a norma per il compimento di un’attività non autorizzata in locali non idonei; violazione della normativa antiinfortunistica riguardante la valutazione dei rischi, l’elaborazione del relativo documento, l’informazione dei lavoratori, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale).
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati.

I ricorsi sono fondati.
La sentenza impugnata risulta carente sotto il profilo motivazionale, sia con riguardo alla ricostruzione della sequenza causale degli eventi, sia con riguardo alla individuazione delle posizioni di garanzia.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha più volte chiarito – e va qui ribadito – che, in tema di nesso di causalità, c’è una scansione temporale per step successivi, in quanto, il giudizio controfattuale – imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, o, in ipotesi di condotta commissiva, l’assenza della condotta commissiva vietata, avrebbe potuto evitare l’evento (cd. giudizio predittivo) – richiede preliminarmente l’accertamento di ciò che è effettivamente accaduto (cd. giudizio esplicativo), per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta (ex multis, Sez. 4, n. 34296 dell’8/05/2015, Dolce, non mass.; Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, Giusti, Rv. 256941 – 01).
Nella sentenza Sez. 4 n. 39445 del 16/06/2016, Balbino, non mass. si è condivisibilmente chiarito che: “l’operazione intellettuale che va sotto il nome di giudizio controfattuale richiede innanzitutto che venga preliminarmente descritto ciò che è accaduto; solo dopo aver accertato “che cosa è successo” (si propone al riguardo la definizione di ‘giudizio esplicativo’) è possibile chiedersi cosa sarebbe stato se fosse intervenuta la condotta doverosa (‘giudizio predittivo”)”.
È chiaro che si tratta di un procedimento spesso assai complesso, che difficilmente può prescindere da apporti probatori di natura tecnico-scientifica. In quest’ottica, si colloca il principio, ribadito anche di recente da questa Corte (Sez. 4, n. 3745 del 21/01/2020, Catuogno, non mass.), secondo cui la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l’accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l’utilizzo di saperi extragiuridici, che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La specificità delle competenze va rapportata alle conoscenze ordinarie dell’uomo medio. La perizia va, dunque, disposta allorché occorrano competenze che esulano dal patrimonio conoscitivo dell’uomo medio, in un dato momento storico e in un dato contesto sociale (Sez. 1, n. 11706 dell’11/11/1993, Carrozzo, Rv. 196075 – 01). È vero, pertanto, che l’ammissione della perizia è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice (Sez. 6, n. 34089 del 07/07/2003, Bombino, Rv. 226330 – 01); tuttavia, non si può prescindere dal rilievo che la perizia rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l’acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell’esperto, perché l’eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021,Faina, Rv. 281223 – 01; Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, Rv. 271668 – 01). L’ontologica terzietà del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto e al giudizio di rimprovero personale. È ben vero, infatti, che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum: ciò, però, non lo autorizza ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l’aiuto dell’esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell’evento. Il giudice deve, dunque, esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte; l’ampiezza, la rigorosità e l’oggettività della ricerca; l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall’esperto raccolgono nell’ambito della comunità scientifica, fermo rimanendo che, ai fini della ricostruzione del nesso causale, è utilizzabile anche una legge scientifica che non sia unanimemente riconosciuta, essendo sufficiente il ricorso alle acquisizioni maggiormente accolte o generalmente condivise, attesa la diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità delle conoscenze scientifiche (Sez. 4, n. 36280 del 21/06/2012, Forlani, Rv. 253565 – 01). Di tale indagine il giudice è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile, comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto. Si tratta di accertamenti e valutazioni di fatto, insindacabili in cassazione, ove sorretti da congrua motivazione, poiché il giudizio di legittimità non può che incentrarsi esclusivamente sulla razionalità, completezza e rigore metodologico del predetto apprezzamento. Il giudice di legittimità, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate, di talché esso non può, ad esempio, essere chiamato a decidere se una legge scientifica, di cui si postuli l’utilizzabilità nell’inferenza probatoria, sia o meno fondata; la Corte di cassazione ha, invece, il compito di valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare e indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 4, n. 42128 del 30/09/2008, non mass.).
Nel caso in disamina, il giudice a quo non ha fatto buon governo dei principi appena esposti.
Carente risulta, altresì, l’apparato argomentativo della sentenza impugnata nella individuazione delle posizioni di garanzia, che ha costituito il presupposto del ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado nei confronti dei ricorrenti BB e CC.
La sentenza impugnata è annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello.

Fonte: Olympus.uniurb

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