Cassazione Penale: infortunio per prassi diffusa di manomissione del sistema di sicurezza del macchinario, responsabilità del dirigente nominato institore

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 aprile 2026, n. 13302 – Infortunio durante la pulizia di un macchinario a causa di una prassi diffusa di manomettere il sistema di sicurezza. Responsabilità del dirigente nominato institore.

 

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato l’imputato, nella qualità di dirigente nominato institore della società, responsabile del reato di cui agli artt. 113, 40 cpv, 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. e condannato.
Il fatto: presso lo stabilimento della società si verificava un infortunio ai danni di un lavoratore e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli ispettori della ATS emergeva che l’infortunato alle dipendenze della società con la qualifica di operaio addetto al reparto “pressa”, ove vengono trafilati tubi di rame, era assegnato alle operazioni di pulizia manuale dei rulli del macchinario bobinatore. Nel corso di un intervento lo stesso aveva eluso i microinterruttori del macchinario i quali normalmente si attivano al momento dell’apertura dello sportello protettivo dei rulli determinando l’arresto della bobinatrice, mediante l’utilizzo di una chiavetta “spuria” che, inserita in apposito vano gli consentiva di effettuare le operazioni in questione tenendo la macchina in funzione ed in tal modo velocizzando la procedura; mentre stava utilizzando la carta vetrata tra un rullo e l’altro rimaneva impigliato con il guanto della mano sinistra in una piastra di scorrimento del tubo presente nel macchinario che gli cagionava lo schiacciamento delle dita. Gli ispettori precisavano che nel corso del sopralluogo effettuato avevano constatato che nel medesimo reparto vi era una macchina gemella sulla quale veniva eseguita una prova di funzionamento al fine di accertarne le modalità, si apprendeva inoltre che presso la società per le operazioni di pulizia dei rulli della bobinatrice, non erano previste all’epoca dei fatti procedure specifiche, sia in termini di tempistiche che di modalità operative tuttavia, in base a quanto previsto dalle istruzioni d’uso, le stesse dovevano avvenire a macchinario spento al fine di evitare rischi per la salute del lavoratore.
A giudizio dei funzionari dell’ATS il sistema di sicurezza era stato eluso perché nelle porte di accesso alla bobinatrice era stata inserita una chiavetta “spuria” che simulava la chiusura delle porte di entrata in modo da permettere al lavoratore di accedere alla zona pericolosa mentre i macchinari erano in funzione; la persona offesa aveva altresì riferito che la azienda era a conoscenza di detta prassi ma non era mai intervenuta per porvi rimedio e che vi era la consuetudine di pulire i rulli anche con la macchina in funzione.
Il giudice di primo grado riteneva la responsabilità dell’imputato, nella sua qualità di dirigente nominato institore della società, come tale tenuto a tutti gli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza, in ordine al reato a lui ascritto in particolare per la violazione dell’art. 71, comma 4 lett. a) D.Lgs. n. 81 del 2008, ovvero per non aver adottato le necessarie misure affinché le macchine presenti nel reparto “pressa” fossero in concreto utilizzate in base a quanto previsto dalle istruzioni d’uso nonché dell’art. 37, comma 7 D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo l’imputato provveduto ad assicurare ai preposti al reparto una formazione adeguata in relazione agli specifici compiti in materia di sicurezza del lavoro risultando che gli stessi fossero stati destinatari di una formazione generica. Dette violazioni venivano altresì ritenute dotate di efficacia causale rispetto alla verificazione dell’evento.
La sentenza di appello rigettava i motivi di gravame ma confermava l’impianto motivatorio della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso va rigettato.
Essendo incontestate le modalità di verificazione del sinistro, la sentenza impugnata ha individuato due specifici addebiti colposi mossi all’imputato, ovvero la violazione dell’art. 71 D.Lgs. n. 81 del 2008 per aver omesso di provvedere affinché la macchina bobinatrice fosse adeguatamente segregata durante il funzionamento così da impedire ai lavoratori di avvicinarsi ai rulli in movimento nonché la violazione dell’art. 37 D.Lgs. n. 81 del 2008 per aver omesso di fornire ai preposti una formazione specifica in relazione ai presidi di sicurezza del macchinario.
Nella specie, il tipo di operazione in corso di svolgimento al momento dell’infortunio rientrava nelle mansioni del lavoratore cosicché è di tutta evidenza che la condotta del lavoratore si inseriva pienamente, e in modo tutt’altro che imprevedibile o eccentrico, nell’area di rischio affidata alla gestione dell’imputato nella sua qualità assimilabile a quella datoriale.
L’asserita abnormità della condotta, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si collochi l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati o negligenti o avventati del lavoratore. All’interno dell’area di rischio considerata, infatti, va ribadito il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 – 01; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 – 01; n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 – 01; n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284337 – 01).
Nella specie, è stato inoltre accertato che il lavoratore ha eluso i sistemi di sicurezza, utilizzando una chiavetta spuria che consentiva di operare a macchina in movimento per velocizzare le operazioni di pulizia, e che ciò rispondeva ad una prassi invalsa nell’azienda.
Detta condizione tanto più radica la responsabilità del soggetto posto al vertice aziendale, considerato che il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi, l’ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l’omessa vigilanza sul comportamento del preposto (Sez. 4, n. 20092 del 19/01/2021, Rv. 281174; Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608 – 01).
Tale obbligo peraltro può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza (Sez. 4 , n. 35858 del 14/09/2021,Rv. 281855). Nel caso che ci occupa, come rilevato nella sentenza impugnata, l’utilizzo di una chiavetta in grado di eludere il meccanismo di blocco per poter accedere ai rulli anche quando erano in movimento, ben lungi dal rappresentare un’iniziativa isolata del lavoratore infortunato, era infatti un escamotage ampiamente utilizzato e tollerato presso la società.

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente