Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2026, n. 12780 – Amputazione di due dita del piede del giardiniere con una macchina cippatrice. Rischio prevedibile e omessa formazione.
La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale che dichiarava l’imputato colpevole del reato di lesioni personali gravi commesso con violazione della normativa antinfortunistica.
I fatti: il lavoratore alle dipendenze dell’imputato con mansioni di giardiniere, riportò l’amputazione traumatica di due dita del piede destro mentre era in corso l’utilizzo di una macchina cippatrice.
All’imputato, nella qualità di datore di lavoro, è stato contestato di avere omesso di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici connessi alle attrezzature impiegate nelle lavorazioni e, in particolare, sulla cippatrice, e inoltre di non avere adottato le misure organizzative e prevenzionistiche idonee a evitare l’esposizione del dipendente a pericoli riconducibili alla presenza e al funzionamento del macchinario.
Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, le lavorazioni si svolgevano nell’ambito dell’attività agricola dell’imputato e vedevano impegnati, quel giorno, la persona offesa e i due figli dell’imputato.
Il lavoratore riferiva di essere stato impiegato nell’azienda, sin dall’inizio del rapporto, anche in prossimità della cippatrice e di avere, in più occasioni, contribuito alle attività che comportavano l’alimentazione del macchinario con rami e fogliame. Precisava, inoltre, di non avere ricevuto alcuna istruzione sul funzionamento della macchina e sui rischi connessi al suo uso e di essere stato, anzi, dissuaso dal chiedere chiarimenti, con l’invito a proseguire il lavoro senza fare domande.
In ordine alla dinamica dell’infortunio, il lavoratore dichiarava che la cippatrice non trascinava adeguatamente il materiale vegetale (in particolare le foglie), sicché egli, nel tentativo di agevolare l’operazione, salì sulla tramoggia e spinse il materiale con i piedi; in tale frangente il piede destro rimase agganciato nei rulli, con conseguente grave lesione. Aggiungeva che la barra di comando/sicurezza, che circondava l’imboccatura della tramoggia ed era destinata a consentire l’arresto o l’inversione dei rulli, era stata vincolata con una corda, così da impedire l’attivazione del blocco in caso di intralcio. Riferiva che un figlio dell’imputato intervenne immediatamente per liberarlo, ma l’operazione risultò difficoltosa a causa del vincolo apposto alla barra.
Le sentenze di merito, tra loro conformi, hanno ritenuto attendibile la versione della persona offesa, valorizzandone la coerenza complessiva e la compatibilità con il contesto lavorativo, e hanno ravvisato, invece, profili di incongruenza e parziale inverosimiglianza nelle dichiarazioni rese dall’imputato e dai suoi familiari.
I giudici hanno reputato significativo il dato – ricavato anche dalle stesse dichiarazioni dei testi della difesa – che, in un’organizzazione del lavoro improntata all’esigenza di “velocizzare” l’attività e di “non fermare la macchina”, altri lavoratori (tra cui B.B.) operavano nelle immediate vicinanze della cippatrice azionata, mentre l’addetto si allontanava.
È stata, inoltre, valorizzata la deposizione dell’ispettore che confermava che il lavoratore non era stato formato e informato sui rischi connessi all’attrezzatura e che il datore di lavoro era stato sanzionato per tale omissione. Le decisioni di merito hanno altresì evidenziato che il fascicolo informativo esibito in sede ispettiva era in lingua italiana, mentre all’epoca il lavoratore infortunato non conosceva l’italiano, e che non risultava provata la consegna al lavoratore di istruzioni comprensibili e idonee.
Avverso la sentenza d’appello ricorre l’imputato.
I motivi di ricorso sono infondati e il ricorso rigettato.
La Corte di appello ha infatti chiarito che anche ove non fosse provato che lavoratore fosse stabilmente addetto alla cippatrice, il datore di lavoro non sarebbe andato esente da responsabilità, poiché la concreta organizzazione delle lavorazioni aveva determinato l’esposizione di un lavoratore non formato all’area di rischio generata dalla macchina in funzione, lasciata incustodita per scelta operativa dell’addetto. Dato ricavato dalle stesse dichiarazioni dei testi della difesa ossia i figli dell’imputato.
In tal modo, indipendentemente dalla disputa sulla formale attribuzione della mansione di “addetto alla cippatrice”, la sentenza ha individuato un assetto operativo idoneo, in sé, a generare un rischio non governato, integrato dalla destinazione di un lavoratore, privo della necessaria formazione e informazione, ad operare nelle immediate vicinanze dell’attrezzatura azionata, mentre l’unico operatore abilitato si allontanava, lasciando il macchinario in azione.
In questa prospettiva, è corretta la valorizzazione del principio secondo cui il datore di lavoro risponde delle lesioni occorse al lavoratore quando il macchinario, pur non presentando difetti intrinseci, per come in concreto utilizzato (anche perché lasciato in azione e temporaneamente incustodito) esponga i lavoratori a rischi del tipo di quello verificatosi (Sez. 4, n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini, Rv. 263498).
A fronte del suddetto accertamento, la censura che pretende di far discendere l’esclusione della colpa datoriale dalla sola affermazione di un divieto impartito al lavoratore o dalla qualificazione di “imprevedibile” della sua condotta si pone in contrasto con principi consolidati.
In tema di prevenzione degli infortuni, la responsabilità del garante non viene meno per il solo fatto che il lavoratore abbia agito imprudentemente, quando l’imprudenza si inscriva in un contesto lavorativo che, per carenze organizzative, informative o formative, renda plausibile la realizzazione di condotte non corrette.
La normativa antinfortunistica è destinata a proteggere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa e impone al datore di lavoro di prevenire prassi operative scorrette e foriere di pericoli, governando anche il rischio dell’errore umano, che costituisce evenienza tipica del lavoro.
Ne consegue che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di criticità del sistema prevenzionistico approntato dal datore di lavoro, non assume efficacia esimente (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015, Palazzolo, Rv. 263497).
Inoltre è stato evidenziato che, al momento dell’infortunio, il lavoratore non aveva svolto alcun percorso formativo e risultava agli atti la presenza di un fascicolo informativo predisposto dal datore di lavoro, ma redatto in lingua italiana, mentre il lavoratore, all’epoca, non aveva conoscenza della lingua.
Mancante è anche la prova della consegna del fascicolo al lavoratore.
In questo quadro, correttamente è stato richiamato il principio per cui l’obbligo di informazione del datore di lavoro riguarda anche i rischi derivanti dall’esecuzione di operazioni altrui interferenti e impone di mettere a disposizione dei lavoratori ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relativa a strumenti non usati normalmente (Sez. 3, n. 16498 del 08/11/2018, dep. 16/04/2019, Rv. 275560).
Da questo discende che i rilievi difensivi, pur ampiamente sviluppati, non scalfiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Fonte: Olympus.uniurb


