Cassazione Penale: individuazione del soggetto titolare della posizione di garanzia, delega di funzione e delega gestoria

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2023, n. 8476 – Lavoratore investito dal carrello elevatore. Delega di funzione e delega gestoria. Individuazione del soggetto titolare della posizione di garanzia.

 

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale nei confronti dell’Amministratore delegato della ditta in ordine al delitto di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del dipendente.
I fatti sono stati ricostruiti nelle sentenze di merito nel modo seguente:  all’interno della ditta nella zona di stoccaggio temporaneo dei pancali dei prodotti confezionati ove avevano accesso sia i pedoni con i transpallet utilizzati per movimentare i pancali, sia i carrelli elevatori impiegati per prelevare i prodotti confezionati e trasportarli in magazzino, il dipendente vittima di infortunio nel manovrare a piedi un transpallet era indietreggiato ed era stato investito da un carrello elevatore condotto da altro dipendente, il quale stava procedendo a marcia in avanti con una pila di pancali vuoti sulla forche e quindi con la visuale coperta. A causa dell’impatto l’infortunato aveva riportato la frattura pluriframmentata scomposta della diafisi distale della tibia e del perone della gamba sinistra con una prognosi di durata della malattia superiore a 40 giorni.
L’addebito di colpa nei confronti dell’imputato è stato individuato nella violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro ed in particolare dell’art. 64 d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 per non avere egli provveduto a tracciare nell’area di stoccaggio temporaneo dei bancali di prodotti le vie di circolazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato con proprio difensore.

Il ricorso deve essere accolto con riferimento al motivo relativo alla individuazione del soggetto investito della posizione di garanzia in relazione all’infortunio verificatosi e alla portata della delega rilasciata dal consiglio di amministrazione della società al Consigliere di amministrazione.
La Corte di appello non si è soffermata adeguatamente sulla natura della delega in atti e sulla sua eventuale portata liberatoria. I giudici, nel ritenere che l’imputato ricorrente non avesse “delegato la posizione di garanzia” riferita ai poteri relativi alla organizzazione e gestione della impresa in materia di sicurezza e nel negare conseguentemente il potere liberatorio della delega in atti, sembrano aver fatto ricorso alle “categorie” proprie della delega di funzioni ex art. 16 del d.lgs n. 81/2008. Nella motivazione della sentenza impugnata si fa un improprio riferimento alla mancata indicazione del “potere illimitato di spesa” e si introduce, così, come requisito necessario ai fini della portata liberatoria della delega, un elemento che non è previsto neanche dall’art. 16 cit., il quale richiede l’attribuzione al soggetto delegato della autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Nella motivazione, inoltre, si afferma che erano stati delegati compiti relativi all’osservanza e alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e non già compiti organizzativi e che in ogni caso non era stato esercitato adeguatamente da parte del ricorrente il potere di vigilanza: a prescindere dalla terminologia, più o meno impropria, utilizzata nella descrizione del tipo di poteri conferiti, la Corte non ha valutato che la delega di cui ai verbali del consiglio di amministrazione della società era stata conferita dal consiglio di amministrazione della società ad un componente del consiglio stesso con astratta concentrazione su tale ultimo soggetto delle attribuzioni in materia di sicurezza.
La Corte, dunque, nel valutare la eventuale portata liberatoria della delega rispetto ai soggetti deleganti, avrebbe dovuto prendere in esame le sue caratteristiche; verificare se sussistevano le condizioni di operatività e l’effettività dell’esercizio da parte del delegato dei poteri e delle attribuzioni conferite; chiarire se detta delega valesse a concentrare la funzione datoriale in senso prevenzionistico in capo all’amministratore delegato in materia di sicurezza, se e quali doveri di controllo permanessero in capo ai deleganti ed eventualmente come in concreto quei doveri fossero stati esercitati.
La mancata valutazione, da parte della Corte, della delega in atti alla luce delle precisazioni supra indicate, si riflette, come detto, sul contenuto della posizione di garanzia assunta nella vicenda in esame dal ricorrente.
Poiché solo dalla esatta individuazione del ruolo rivestito discende la individuazione delle condotte doverose, l’accoglimento del primo motivo con giudizio di rinvio risulta assorbente rispetto alla disamina delle ulteriori doglianze dedotte con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza della condotta colposa e della violazione della regola di cautela. L’esatta perimetrazione del ruolo del ricorrente, in ragione della delega conferita ad un componente del consiglio di amministrazione, è necessariamente preliminare e da tale perimetrazione discendono conseguenze anche in ordine al contenuto della sua posizione di garanzia (quale datore di lavoro che ha rilasciato una delega di funzioni ex art. 16 d.lgs n.81/2008, ovvero quale datore di lavoro che ha adottato una delega gestoria ex art. 2381 cod. civ. con concentrazione dei poteri in capo ad un consigliere). Solo all’esito di tale operazione, che dovrà essere effettuata dal giudice di merito sulla base dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, sarà possibile operare la verifica della idoneità delle regole cautelari violate ad impedire l’evento.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello, che nel nuovo giudizio dovrà valutare la delega in atti, chiarire se ed in che termini tale delega possa rilevare ai fini della individuazione del datore di lavoro in senso prevenzionistico ed individuare così il perimetro dei doveri di controllo che residuino in capo al delegante secondo quanto supra indicato.

Fonte: Olympus.uniurb

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