Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro se le mansioni del lavoratore non attribuite formalmente sono esercitate costantemente

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2023, n. 45136 – Infortunio mortale dell’autista durante la pulizia del filtro carburante. Responsabilità del datore di lavoro se le mansioni di manutentore, non formalmente attribuite, sono esercitate costantemente.

 

Deve quindi escludersi che il datore di lavoro possa invocare la propria assenza di responsabilità per carenza del nesso causale quando – come nel caso di specie – l’incidente si sia verificato nell’ambito di mansioni, non formalmente attribuite, ma esercitate costantemente e di fatto dal lavoratore con la consapevolezza e la tolleranza del datore medesimo e per le quali quest’ultimo non aveva ricevuto alcuna formazione professionale specifica; essendo, in tal caso, evidentemente carente – in coerenza con i predetti principi – il dato dell’esorbitanza della condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore.

La Corte d’appello ha parzialmente riformato la sentenza emessa nei confronti del titolare della ditta, imputato del reato previsto dall’art. 589 c.p., commi 1 e 2, (capo 1), nonchè delle fattispecie previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 29 e art. 17, lett. a), art. 71, art. 18, comma 1, lett. b), art. 18 comma 3-bis, (capi 2-5) rideterminando la pena di reclusione, con assoluzione in ordine ai capi 4) e 5) e condannandolo altresì al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite.
All’imputato era contestato di avere, con colpa specifica consistente nelle violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sopra indicate, cagionato la morte del lavoratore impegnato nella pulizia e sostituzione del filtro carburante del mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti e dotato di cassone-vasca ribaltabile. La Corte territoriale ha ritenuto condivisibile la ricostruzione dell’evento operata dal giudice di primo grado in base alla quale il lavoratore procedendo alla pulizia e alla sostituzione del filtro del carburante, allocato nella parte del telaio sita sotto la vasca ribaltabile, aveva acceso la leva di sollevamento della vasca per poi lavorare a motore spento in assenza di cavalletti di portata o di aste di sicurezza. Pertanto l’incidente si era verificato – in assenza di plausibili ricostruzioni alternative – in quanto il lavoratore aveva inavvertitamente toccato la leva di salita e discesa del cassone, determinandone la chiusura immediata.
Il Tribunale ha quindi rilevato numerosi elementi di incompletezza nel documento di valutazione dei rischi nonchè la violazione di norme specifiche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro in connessione causale diretta con l’infortunio, non essendo stati messi a disposizione del lavoratore l’attrezzatura idonea e strumenti di sicurezza quali cavalletti di portata o aste, da utilizzare nel corso delle opere di manutenzione del veicolo; rilevando altresì come il lavoratore fosse stato assunto come autista e avesse, di fatto, svolto le mansioni di meccanico, senza essere stato sottoposto alla necessaria formazione professionale.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato.

Il ricorso è infondato.

Fonte: Olympus.uniurb

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