Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2023, n. 51293 – Movimentazione manuale dei carichi dei banconisti e obbligo di sorveglianza sanitaria.
Il Tribunale assolveva, con la formula perchè il fatto non sussiste, il delegato del datore di lavoro dell’impresa e il medico competente nominato. Il primo della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 168, comma 2, lett. d) e art. 170, comma 1, lett. a e della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. c) e art. 55, comma 5, in combinato con l’art. 41, comma 2, lett. e.ter stesso decreto ed il secondo dalla contravvenzione di cui all’art. 25, comma 1, lett. h) e M, art. 25, comma 1, lett. a), art. 28, comma 2, alinea, art. 29, comma 1, art. 41, commi 1 e 2 e art. 168, comma 2, lett. d) stesso decreto.
Il fatto: all’interno del supermercato dell’impresa i dipendenti adibiti alle mansioni di addetti ai reparti salumeria/gastronomia/panetteria (banconisti) svolgevano attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportavano un rischio di patologie di lavoro di livello medio o basso da sovraccarico biomeccanico, valutato dallo stesso datore di lavoro, ma il delegato del datore di lavoro dell’impresa non aveva previsto la sottoposizione di detti lavoratori alla sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all’art. 41, comma 2, lett. a),b) e-ter TUSL e il medico competente della predetta impresa non programmava e non effettuava la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori addetti alla mansione “banconisti”. Il Giudice pronunciava sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati ritenendo provata la “non doverosità delle visite mediche”, alla luce della classe di rischio attribuita nel DVR ai banconisti; l’assoluzione si fondava su non corretta interpretazione e lettura del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 167 e 168, che prevedevano obblighi tassativi organizzati con ordine di priorità, tra i quali l’obbligo di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato 33^ (art. 168, comma 2, lett. d), obbligo assoluto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, deducendo inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 168, comma 2, in relazione col punto primo della sezione Fattori rischi individuali di rischio dell’allegato 33^ allo stesso decreto, in combinato disposto con l’art. 21, comma 1, lett. m), art. 15, comma 1, lett. l) e m), art. 18, comma 1, lett. c), art. 25, comma 1, lett. a) e b), art. 41, comma 1, lett. a) comma 2, lett. a), b), e-ter, comma 6 dello stesso decreto, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato, la sentenza impugnata è viziata dall’erronea interpretazione delle norme summenzionate e va annullata con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.
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Fonte: Olympus.uniurb