Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: Individuazione della Cassa previdenziale degli esercenti la professione di “assistente sanitario” che sono confluiti nell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP), per effetto dell’articolo 4, comma 10, della legge 11gennaio 2018, n. 3 (recante Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
INTERPELLO N. 1/2024 del 19/01/2024
Oggetto: Obblighi previdenziali per gli Assistenti sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP – Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Destinatario: Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha presentato istanza di interpello per conoscere l’avviso di questa Amministrazione in merito alla corretta individuazione della Cassa previdenziale degli esercenti la professione di “assistente sanitario”, i quali sono confluiti all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP), per effetto dell’articolo 4, comma 10, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (recante Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie), nonché dell’articolo 1, comma 2, seconda parte, del decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018.
In particolare, la Federazione ritiene che, in conseguenza della riforma sopra richiamata, per la categoria degli assistenti sanitari sia venuto meno l’obbligo di iscrizione e di contribuzione obbligatoria all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), non rinvenendosi una norma primaria che preveda espressamente detto obbligo.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative di questo Ministero e sentito altresì il Ministero della salute, si rappresenta quanto segue. (…)
In rapporto al complessivo quadro regolatorio sopra sintetizzato, si ritiene che la citata legge n. 3/2018 abbia provveduto solamente a riordinare ed unificare gli albi inerenti alle professioni
sanitarie, incidendo esclusivamente sull’ambito ordinamentale relativo alla collocazione degli iscritti all’interno di un determinato albo professionale, ma non abbia in alcun modo modificato l’aspetto relativo all’obbligatorietà dell’iscrizione e contribuzione degli Assistenti sanitari nei confronti dell’ENPAPI.
Pertanto, tale legge nulla ha innovato in materia di tutela previdenziale dei soggetti iscritti ai medesimi albi, che mantengono, pertanto, l’iscrizione presso gli enti di previdenza che già ne
assicuravano la tutela obbligatoria.
Dalla suddetta conclusione deriva che rimane consentito all’ENPAPI di effettuare puntuali controlli e verifiche relativamente alla regolarità contributiva di tutti i professionisti iscritti agli albi
professionali ed obbligati all’iscrizione all’Ente in base alla legislazione vigente, anche tramite la consultazione e l’interscambio di banche dati con altre istituzioni che detengono informazioni in proposito.
Ciò anche in aderenza a quanto previsto esplicitamente dall’articolo 21, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento di Previdenza di ENPAPI con riferimento agli Ordini provinciali, che devono trasmettere annualmente l’elenco dei propri iscritti all’Ente di previdenza, declinando tale attività in un’ottica di applicazione del principio di leale collaborazione fra amministrazioni, riconosciuto a livello costituzionale dall’articolo 97, comma 2, e sancito altresì dall’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
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Fonte: Ministero del lavoro