Cassazione Penale, Sez. 3, 31 gennaio 2024, n. 4210 – Colpa organizzativa dell’azienda: 100 mila euro di sanzione alla spa per l’infortunio del lavoratore durante l’attività manutentiva.
Elementi comprovanti la responsabilità da reato dell’ente: il reato presupposto accertato era addebitabile a figure apicali della società, che avevano violato sistematicamente la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente; risultava la mancata predisposizione ed attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001 e all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008; emergeva un deficit organizzativo complessivo comportante la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato (omessa adeguata formazione in maniera stabile dei dipendenti, assenza di protocolli per interventi di manutenzione complessi e formazione della relativa squadra, assenza dei divieti di accesso al silos durante lo svolgimento della procedura di manutenzione, carenza di valutazione del rischio sistemico a livello organizzativo; violazione delle regole cautelari stabile e permanente), dimostrativo della condotta colpevole della società in termini di rimproverabilità e dotato di incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.
Il fatto: la Corte di appello confermava la sentenza emessa dal Tribunale con la quale l’azienda era stata dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 2, d.lgs 231/2001 in relazione al delitto di lesioni colpose commesse con violazione delle norme di tutela e sicurezza sul lavoro (l’evento era avvenuto durante l’esecuzione di un’operazione di sostituzione di un nastro trasportatore finalizzato a fare confluire materiale per la fusione all’interno di un silos; la persona offesa era l’unico dei componenti di una squadra di quattro operai a trovarsi sulla sommità del silos e l’infortunio si era verificato a seguito del transito di una componente del carroponte, alla cui guida si trovava altro appartenente alla squadra, che aveva provocato lo schiacciamento del capo della vittima contro uno spigolo della balaustra; la persona offesa aveva riportato lesioni gravissime comportanti invalidità permanente del 75%) e condannata al pagamento della relativa sanzione amministrativa.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, consegue l’inammissibilità del ricorso.
Fonte: Olympus.uniurb