Cassazione Penale: omessa indicazione nel DVR di una procedura operativa per lo svolgimento in sicurezza di specifiche attività lavorative

Cassazione Penale, Sez. 3, 22 gennaio 2024, n. 2557 – Mancanza, all’interno del DVR, di una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico.

 

L’imputato, in qualità di legale rappresentante della ditta che svolge attività di verniciatura di manufatti, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale con la quale è stato condannato alla pena di un’ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, per aver commesso plurime violazioni della normativa a tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al d.l. n.81 del 2008, e precisamente dell’art. 17, comma primo, lettera a), art. 28, comma secondo, lettera d) e art. 55, comma terzo, del d.l. n.81 del 2008 per aver omesso di indicare una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico e aver omesso di indicare i ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere per l’attuazione delle misure da realizzare.

Il ricorso è infondato.
Nel caso di specie il giudice a quo ha richiamato quanto affermato dall’ispettore del lavoro dell’Azienda Sanitaria che, sopraggiunto presso il luogo di lavoro a seguito di un infortunio, ha rilevato che il DVR non prevedeva alcuna specifica procedura volta a prevenire il rischio di caduta del carico da movimentare mediante trasportatori a rotaia. Il DVR, infatti non disciplinava nel dettaglio come orientare la scelta, da parte degli operai, del gancio da utilizzare in relazione al peso dei pezzi che dovevano essere agganciati, considerato che la tipologia di ganci e assai ampia e variabile in relazione al peso da sollevare. Ne segue che, rilevata l’assenza della valutazione di questo profilo di rischio “da caduta del carico”, il datore di lavoro veniva invitato ad individuare la metodologia da applicare per rendere visibile chiaramente il peso del carico da lavorare e per selezionare il mezzo di sollevamento del carico più idoneo, anche utilizzando ganci, purché dotati di sicura e con forma tale da impedire lo sganciamento di funi o di catene.
Nell’imputazione poi i lineamenti fattuali della condotta sono chiaramente scolpiti, ragion per cui l’imputato è stato senz’altro posto in condizioni di rendersi ampiamente conto della sostanza dell’addebito mossogli e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva. Nell’imputazione e, infatti, enunciata, con precisione, la contestazione relativa alla violazione dell’art. 17, comma primo, lettera a), art. 28, comma secondo, lettera d) e art. 55, comma terzo, del d.l.n.81 del 2008 per aver omesso di indicare una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico e aver omesso di indicare i ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere per l’attuazione delle misure da realizzare. Ed è proprio questo l’addebito che è stato confermato nella sentenza impugnata, dalla motivazione della quale emerge come il giudice a quo abbia posto in rilievo che il DVR deve individuare le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, tra cui, sicuramente, rientrano le procedure operative relative al carico dei pezzi da lavorare, che erano invece assenti.

Fonte: Olympus.uniurb

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