Cassazione Penale, Sez. 4, 03 aprile 2024, n. 13389 – Caduta del carico di barre di acciaio sull’apprendista tornitore.
Con sentenza emessa il 13 giugno 2023, la Corte d’Appello confermava la pronuncia del Tribunale che aveva condannato l’imputato, quale titolare della ditta e datore di lavoro dell’infortunato, per il delitto di lesioni occorse al lavoratore – consistite in “trauma da schiacciamento del bacino e fratture multiple, comportanti incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni e rischio di indebolimento permanente della funzionalità della deambulazione” – commesso con violazione di specifiche norme antinfortunistiche.
I fatti sono stati così ricostruiti: il lavoratore A che stava rientrando in officina per recarsi alla sua postazione di lavoro veniva investito da un fascio di barre di acciaio, del peso di 980 kg, disposte diagonalmente sulle forche di un carrello elevatore movimentato dal lavoratore B. Era emerso che il lavoratore B aveva chiesto al lavoratore A di aiutarlo tenendo fermo il fascio di barre perché non si muovesse durante la manovra e, mentre il lavoratore A si avvicinava al carrello, si era verificata la caduta della barre di acciaio. Al datore di lavoro veniva contestata la violazione delle norme antinfortunistiche, per non aver provveduto alla formazione del lavoratore B in ordine al corretto utilizzo del carrello, provocando così l’infortunio occorso al lavoratore A.
La Corte d’appello respingeva i motivi di gravame, attinenti alla riconducibilità dell’infortunio alle condotte anomale dei soggetti coinvolti (in particolare l’infortunato non aveva rispettato la segnaletica posta sulla pavimentazione, che indicava il percorso dei carrelli, attraversando l’area dedicata alla manovra dei mezzi; il lavoratore B aveva usato il carrello senza essere adibito al relativo utilizzo). La Corte considerava corretta la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sulla base del materiale istruttorio vagliato, escludendo che vi fosse un divieto di transito nell’area ove era successo l’incidente e che esistesse una prassi aziendale, costantemente applicata, in base alla quale il lavoratore B, pur non essendovi formalmente adibito, di fatto utilizzasse il carrello elevatore. Escludeva, inoltre, che l’azienda avesse predisposto una procedura specifica per la movimentazione del carrello con l’indicazione dei soggetti abilitati a svolgerla e all’uopo formati, di fatto predisposta dopo l’incidente, e riteneva del tutto inadeguata la prova della avvenuta formazione della parte offesa, apprendista presente in azienda da pochi mesi, che, ove adeguatamente formato e informato, avrebbe certamente evitato di avvicinarsi al carrello evitando così l’infortunio.
Propone ricorso l’imputato.
Il ricorso è infondato.
Il motivo, con cui si lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto dell’affermazione del nesso causale sussistente tra l’omissione della condotta doverosa e l’infortunio, stante il comportamento abnorme del lavoratore, è infondato. Secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23-11-2022, Rv. 284237 -01; Sez. 4, n. 5007 del 28-11-2018, Rv. 275017 -01). Si è altresì precisato che perché quindi possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4 , n. 27871 del 20-03-2019, Rv. 276242 -01). (…)
Non solo, dunque, va radicalmente esclusa la sussistenza di condotte abnormi dei lavoratori, essendo invece dimostrate le contestate violazioni della cautele antinfortunistiche, ma deve anche essere ribadito che l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto anche delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza (Sez. 4 -n. 35858 del 14-09-2021, (Omissis), Rv. 281855 -01).
Fonte: Olympus.uniurb