Cassazione Penale, Sez. 4, 16 settembre 2024, n. 34772 – Infortunio durante il taglio di stoffa con la macchina priva di protezione nella zona taglierina. Querela.
Il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 590 commi 1 e 3 e 583 cod. pen. per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
All’imputato era stato contestato, nella qualità di legale rappresentante della ditta nonché datore di lavoro dell’infortunato, di avere, in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, cagionato al lavoratore lesioni personali consistite in “frattura testa falange ungueale III dito mano sinistra” giudicate guaribili in giorni 44. Il lavoratore mentre si accingeva ad effettuare un taglio di stoffa alla macchina faldatore-stenditore priva nella zona taglierina di protezioni atte ad evitare avvicinamenti della lama poggiava la mano sinistra sul bordo della macchina stessa venendo colpito al dito dalla lama stessa in fase di rientro della corsa, a ciclo di lavorazione eseguito.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato affidandolo ad un unico motivo di appello, preceduto dalla premessa relativa alla esplicitazione dell’interesse ad impugnare evocando giurisprudenza che ritiene sussistente l’interesse a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale. Il motivo di appello attiene la erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 590 u. co. cod. pen. Sostiene la difesa che in sentenza si legge che le lesioni hanno avuto una durata inferiore a quella diagnosticata poiché risulta dal certificato prodotto che il lavoratore è clinicamente guarito prima.
Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la richiesta di pronunciare una sentenza di non doversi procedere per essere estinto il reato per remissione di querela non potesse trovare accoglimento. Il Tribunale ha ritenuto erroneamente che le lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sarebbero sempre procedibili d’ufficio il che non è. Il terzo comma dell’art. 590 cod. pen., nel rinviare al comma precedente, fa esclusivamente riferimento alle lesioni gravi o gravissime. In tal senso si è espressa anche questa Corte di legittimità. Ne consegue che il reato è estinto in seguito alla remissione della querela e della accettazione della stessa, risultanti dai verbali di udienza del 14 dicembre 2023 e del 7 marzo 2024 e di cui si dà atto anche in sentenza, con la precisazione che il difetto di querela era originario, dato che la persona offesa non l’aveva mai proposta, motivo per il quale l’azione penale non doveva essere neppure iniziata.
Il ricorso è fondato. La sentenza deve dunque essere annullata, senza rinvio, per essere il reato in relazione al quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. estinto per intervenuta remissione di querela.
È stato costantemente affermato da questa Corte che il reato di lesioni personali colpose lievi (malattia guarita entro 40 giorni) commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è procedibile a querela secondo la formulazione dell’art. 590 cod. pen. u. c. dove si precisa che la deroga alla regola generale della procedibilità a querela riguarda solo ed esclusivamente le lesioni violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro dai quali sia derivata una malattia professionale.
Fonte: Olympus.uniurb