Cassazione Penale: molestie sul luogo di lavoro, la mancata prova non equivale a calunnia

Cassazione Penale, Sez. 6, 03 febbraio 2026, n. 4339 – Molestie sul luogo di lavoro: la mancata prova non equivale a calunnia.

 

La Corte di appello ha confermato la pronuncia del Tribunale con la quale l’imputata è stata condannata per il delitto di calunnia continuata ai danni del collega.
La ricorrente è stata ritenuta responsabile di avere falsamente denunciato il collega, pur sapendolo innocente, con due querele presentate ai Carabinieri dove sosteneva di essere stata sessualmente molestata in tre distinte occasioni.
Avverso detta sentenza ha presentato ricorso l’imputata.

Il ricorso è fondato.
Va innanzitutto offerta una precisa descrizione della vicenda processuale a partire dalla denuncia della ricorrente nei confronti del collega di lavoro per molestie sessuali, archiviata dal Pubblico ministero, che costituisce l’antefatto delle sentenze di merito di condanna.
Nelle querele sporte alla Stazione dei Carabinieri l’imputata aveva riferito di lavorare da circa vent’anni nella tabaccheria e di avere subito dal collega reiterati palpeggiamenti nelle parti intime, in tre distinte occasioni, avvenuti in assenza di testimoni e in un contesto di conflittualità lavorativa derivante da ammanchi di cassa tali da avere condotto al licenziamento del collega, avvenuto da parte del fratello dello stesso in qualità di titolare della tabaccheria.
Il Pubblico ministero dopo l’escussione della denunciante, che aveva riferito di avere subito anche insistenti telefonate e appostamenti, aveva proceduto all’interrogatorio dell’indagato e all’acquisizione di tabulati telefonici, concludendo per la richiesta di archiviazione nei confronti del collega per assenza di riscontri alla denuncia e assenza di elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva accolto la richiesta del Pubblico ministero per inverosimiglianza delle accuse in quanto inserite in un clima lavorativo conflittuale e assenza di riscontri nei tabulati telefonici.
Il vizio della motivazione della sentenza di primo grado, espressivo di un vero e proprio errore di prospettiva logico-giuridica, è nell’avere ritenuto che l’infondatezza della denuncia per violenza sessuale presentata dalla persona offesa, sempre confermata nelle sue successive audizioni, determinasse automaticamente la sua responsabilità per calunnia sia per la mancanza di riscontri all’esito delle indagini (assenza di testimoni, smentita del teste, esito dei tabulati telefonici con un numero limitato di contatti tra denunciante e denunciato), sia per il contesto conflittuale in cui la denuncia si era collocata.
Se si accettasse come presupposto del delitto di calunnia il mancato accertamento della fondatezza della denuncia per assenza di riscontri alla versione dei fatti offerta dalla persona offesa, si introdurrebbe surrettiziamente nell’ordinamento la calunnia presunta, ritenendo calunniatore chi ha denunciato senza riuscire a provare o a giustificare l’accusa, facendo persino ricadere sul denunciante anche il mancato accertamento di reati non dimostrabili per le circostanze in cui si sono svolti (in assenza di testimoni), per la capacità dissimulatrice dell’autore (inquinamento delle prove) e/o per carenze nella conduzione dell’attività investigativa o per omissioni istruttorie del giudicante.
L’ulteriore effetto paradossale di attribuire la responsabilità della calunnia a chi non è riuscito a dimostrare la fondatezza della propria denuncia, come avvenuto nella specie, sarebbe poi non solo quello di disincentivare ogni forma di collaborazione con l’autorità giudiziaria di chi sia stato testimone di attività delittuose ma anche, e soprattutto, di scoraggiare proprio le vittime di violenza di genere, ritenute intrinsecamente vulnerabili dall’ordinamento ex art. 94-quater cod. proc, pen., privando loro della tutela dei propri diritti, perché i reati che subiscono avvengono in contesti chiusi e privi di testimoni.
Costituisce un vero e proprio salto logico ritenere che l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato di violenza sessuale possa integrare il delitto di calunnia della denunciante per assenza di testimoni e per comportamenti ritenuti anomali dal Tribunale (non essersi confidata, avere subito le violenze, avere denunciato tardi, ecc.) espressivi non solo di assenza di credibilità ma persino di una non meglio chiarita volontà vendicativa rispetto all’abusante.

Fonte: Olympus.uniurb

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