Cassazione Penale: responsabilità di datore di lavoro e RSPP per DVR inadeguato in un infortunio mortale

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 maggio 2026, n. 16359 – Infortunio mortale durante la manutenzione di un autocarro con sistema di sicurezza manomesso: responsabilità di datore di lavoro e RSPP per DVR inadeguato.

 

La Corte d’Appello, a seguito di appello del Pubblico Ministero e delle parti civili, in riforma della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto del Tribunale, ha condannato FF – nella qualità di amministratore unico della società e datore di lavoro, e GG – nella qualità di RSPP della stessa società – in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni del lavoratore JJ.
Con la stessa sentenza è stata confermata la condanna del dipendente MM, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 589 comma 2 cod. pen.
Il Tribunale aveva assolto in ordine alla stessa imputazione altri due imputati HH e II – nella qualità rispettivamente di direttore e dirigente dell’ente committente – nonché KK nella qualità di dirigente responsabile di altra società coinvolta. La pronuncia assolutoria nei confronti di KK è divenuta irrevocabile, in quanto non impugnata.
Il processo, che nasce dalla riunione disposta dal Giudice dell’Udienza preliminare di due distinti procedimenti, l’uno a carico di FF, GG, HH e II e l’altro a carico di KK ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nelle sentenze di merito nel modo seguente. Con contratto di appalto l’ente committente aveva appaltato alla società di FF il servizio di pulizie e trasporti da eseguire presso la propria centrale. Nella prima fase di esecuzione del contratto, l’ente committente aveva consegnato alla società un’apposita area recintata destinata alla installazione delle sue unità logistiche secondo gli accordi inter partes: l’appaltatrice si impegnava a utilizzare la predetta superficie esclusivamente per la conservazione delle attrezzature da cantiere e per le eventuali riparazioni di modesta rilevanza tecnica o di pronto intervento, nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente e la committente si riservava di eseguire controlli per verificare l’adempimento di quanto pattuito. Nel sito, la società aveva, quindi, montato una serie di capannoni prefabbricati, uno dei quali, adibito a ricovero attrezzi, era impiegato anche come officina per la manutenzione e riparazione dei propri mezzi meccanici. Il giorno dell’infortunio JJ, dipendente della società con la qualifica di meccanico di “quarto livello” era stato incaricato di procedere, unitamente al collega MM, alla manutenzione di un autocarro di proprietà della società che era stato a tal fine condotto all’interno del box metallico prefabbricato, adibito ad officina meccanica. L’autocarro aveva il freno a mano disattivato e la marcia in avanti inserita. Il mezzo era dotato di un dispositivo di sicurezza in forza del quale, quando la cabina era ribaltata, si accendeva una spia e se il freno a mano non era inserito e la marcia era in folle il pulsante non consentiva l’avvio del motore. Dopo aver ribaltato la cabina per accedere al vano motore, il lavoratore MM, secondo una prassi diffusa, aveva inserito una chiave meccanica combinata tra il telaio della cabina di guida e il dispositivo denominato “elettromagnete arresto motore” al fine di escludere la operatività del sistema di sicurezza con la simulazione della chiusura della cabina, bypassare il sistema di aggancio e consentire, così, l’accensione del motore anche in tali condizioni. Mentre JJ si era posizionato all’interno del vano motore, in piedi tra la ruota destra e il motore stesso, MM aveva proceduto all’accensione del motore dal quadro interno alla cabina, a fronte della elusione del sistema di sicurezza, senza avere verificato l’inserimento del freno di stazionamento e la marcia, di talché l’autocarro aveva iniziato a muoversi e aveva travolto JJ che era stato schiacciato e, trasportato in ospedale, poco dopo deceduto.
Quali addebiti di colpa nei confronti di FF e GG nel capo di imputazione erano stati individuati la violazione degli artt. 17 comma 1 e 29 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per aver omesso di valutare adeguatamente nel documento previsto dall’art. 28 dello stesso decreto i rischi connessi all’attività di manutenzione, riparazione e regolazione degli automezzi; e la violazione dell’art. 71 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008, in difformità dalle previsioni dell’allegato VI punto 1.6.2. del D.Lgs. 81/2008 per aver omesso di adottare adeguate cautele a difesa della incolumità dei lavoratori contro i rischi derivanti dallo spostamento non voluto, durante l’esecuzione di attività di manutenzione su organi in moto, dell’autocarro; dell’art. 71 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008 per avere omesso di consegnare ai lavoratori incaricati della manutenzione dell’autocarro il libretto nonché il manuale delle riparazioni , così da assicurarsi che l’attrezzatura fosse installata ed utilizzata in conformità alla istruzioni d’uso del fabbricante; nei confronti del solo FF anche la violazione dell’art. 18 comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 81/2008 per non avere richiesto l’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi previsti dall’art. 20 lett. c) stesso decreto, consentendo che il dispositivo di sicurezza fosse manomesso e disattivato.
Il Tribunale aveva dichiarato MM colpevole del reato ascritto, esclusa l’aggravante, per aver egli acceso il motore dell’autocarro pur sapendo che il compagno di lavoro si trovava in prossimità della ruota e che il sistema di sicurezza era stato reso inoperante, senza prima verificare che il freno a mano fosse inserito e che il cambio si trovasse in posizione folle. Il Tribunale aveva, invece, ritenuto che nessun profilo di colpa fosse ravvisabile nei confronti di FF e GG, in quanto costoro avevano adeguatamente valutato il rischio di investimento e per prevenirlo avevano ordinato ai lavoratori di utilizzare le macchine conformità alle istruzioni d’uso; nei confronti di HH e II, committenti, in quanto l’infortunio si era verificato in un’area della centrale assegnata in via esclusiva alla società appaltatrice per lo svolgimento di attività non soggette al controllo della committente, né interferenti con altre lavorazioni di competenza delle imprese.
Per quanto di rilievo in questa sede, la Corte ha ritenuto sussistenti e causalmente rilevanti gli addebiti di colpa ascritti a FF e GG, soffermandosi in particolare sulla genericità del documento di valutazione del rischio, che non aveva procedimentalizzato l’attività di manutenzione, rispetto al rischio specifico collegato alla possibilità che il mezzo potesse muoversi. La Corte ha, invece, condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla estraneità all’infortunio dei responsabili committenti dell’appalto HH e II.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati FF e GG.

I ricorsi di FF e GG.devono essere rigettati
Sulla scorta di dati di fatto, il Tribunale e la Corte hanno operato diverse valutazioni in ordine agli addebiti colposi e in particolare in ordine alla violazione da parte del datore di lavoro (e, come si dirà, del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) dell’obbligo di individuare i rischi connessi alla specifica mansione e apprestare le relative misure di sicurezza.
Il Tribunale ha preso in esame il documento di valutazione del rischio elaborato il 28 febbraio 2014, osservando:
– che nella sezione dedicata alle attrezzature di lavoro era previsto che lo svolgimento dell’attività di trasporto sarebbe dovuto avvenire mediante uso di qualsiasi macchina, apparecchio e utensile ed era specificato che nella nozione di uso doveva intendersi ricompresa anche la sua riparazione e manutenzione;
– che nella scheda di sicurezza relativa agli autoveicoli tra i rischi generati dall’uso e quindi anche dalla manutenzione e riparazione erano stati indicati, tra gli altri, anche l’investimento e il ribaltamento e, al fine di prevenirli, era stato previsto lo svolgimento di controlli periodici da effettuarsi ad opera di personale competente, nonché il divieto di compiere qualsiasi operazione di riparazione o registrazione su organi in moto e, ove imprescindibili, l’adozione “di adeguate cautele”.
Ha, indi, ritenuto che il documento, così congegnato, avesse preso in esame e analizzato in maniera adeguata il rischio investimento. In ogni caso, ha ritenuto che l’eventuale incompletezza del documento e la mancata formazione non avrebbero avuto efficacia causale rispetto all’evento, in quanto il rischio di investimento era ben noto a MM e JJ, entrambi meccanici di esperienza e certamente, al pari di qualsia persona comune che abbia conseguito la patente di guida, a conoscenza “del potenziale rischio di movimento incontrollato dei veicoli, specie se messi in moto non in condizioni di sicurezza”.
La Corte di appello, invece, ha spiegato:
– che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi e apprestare le relative misure (17 e 28 D.Lgs. n. 81/2008) e di riportare gli esiti nel relativo documento;
– che connesso a tale obbligo vi è quello di formare, informare e addestrare i lavoratori, ovvero compiere tutte le attività necessarie a insegnare la funzione e il corretto uso dei macchinari e dei dispositivi di cui questi ultimi sono dotati;
– che tali adempimenti non possono essere delegati, tanto meno ai lavoratori stessi, sicché è del tutto irrilevante che costoro abbiano già maturato esperienza nel settore lavorativo al quale sono adibiti, che abbiano ricevuto istruzione dai compagni o che il pericolo sia evidente per una persona comune.
Nel caso in esame, secondo la Corte, il rischio di investimento era stato previsto in modo generico e, dunque, insufficiente. Il documento avrebbe dovuto:
– analizzare tale rischio con riferimento specifico alla mansione di manutenzione e riparazione “e con specifico riferimento all’accensione del motore quando la cabina era ribaltata”;
– illustrare “la funzione del sensore magnetico e del pulsante di accensione ubicato nel vano motore”;
– prevedere “un rigido protocollo da osservare per l’accensione in sicurezza”;
– essere accompagnato dalla messa a disposizione del manuale recante le istruzioni da seguire per la manutenzione e la riparazione.
FF, dunque, non aveva assolto in maniera adeguata agli obblighi su di lui gravanti nella qualità di datore di lavoro connessi alla valutazione del rischio e la violazione era stata causale rispetto all’evento la elusione del sensore da parte dei lavoratori era da ascriversi proprio alla violazione da parte del datore di lavoro del dovere di valutare il rischio, procedimentalizzare la procedura atta a scongiurarlo e adottare la necessaria formazione.
Il collegio reputa che il percorso argomentativo adottato dalla Corte di appello non si presti alle censure dedotte.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello si è confrontata con i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado e ha ad essi replicato in maniera sintetica, ma comunque puntuale, spiegando sia le ragioni per cui la valutazione del rischio operata dal datore di lavoro fosse lacunosa, sia le ragioni della rilevanza di tale omissione nella eziologia dell’evento.
Il percorso argomentativo della Corte, nel valorizzare come causale rispetto all’infortunio il mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di valutare i rischi connessi alla attività di manutenzione e riparazione dei mezzi, è coerente con il dettato normativo e con la elaborazione della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di appello ha ritenuto che il documento di valutazione dei rischi del febbraio 2014, ritenuto dal Tribunale conforme ai requisiti normativi, fosse in realtà gravemente carente, in quanto sostanzialmente il datore di lavoro, nel prevedere che le operazioni di manutenzione e riparazione sugli organi in movimento dovessero avvenire con “adeguate cautele”, aveva rimesso al lavoratore l’adozione delle misure di tutela rispetto ai rischi di investimento. La Corte ha anche evidenziato quale avrebbe dovuto essere il contenuto del documento, sottolineando la necessità che fosse prevista e indicata una procedura per l’accensione del mezzo in sicurezza nella fase della riparazione e che tale procedura fosse fatta oggetto di specifica formazione e informazione. La Corte, dunque, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, ha sì dato atto che l’accensione del mezzo e il suo avviamento erano avvenuti previa elusione del dispositivo di sicurezza, ma ha anche spiegato che tale elusione era da apporre in correlazione causale con la mancata procedimentalizzazione delle operazioni di riparazione nel documento di valutazione del rischio e con la mancata informazione e formazione rispetto a tali operazioni.

Fonte: Olympus.uniurb

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