Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2026, n. 5366 – Folgorazione in cantiere durante il getto di calcestruzzo: responsabilità del coordinatore, del preposto di fatto e del datore di lavoro per omessa prevenzione del rischio elettrico e interferenziale.
La Corte d’Appello ha confermato la pronuncia del Tribunale con cui i tre imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e condannati alla pena di anni due di reclusione ciascuno. I giudici di merito hanno concesso la sospensione condizionale della pena a AA ed hanno sostituito la pena detentiva inflitta a BB con la detenzione domiciliare sostitutiva per anni due.
Era contestato agli imputati di avere, in cooperazione tra loro e nelle rispettive qualità, cagionato la morte del dipendente della ditta di costruzioni, per colpa generica e specifica. In particolare, mentre il lavoratore, unitamente a un collega, era intento ad eseguire un getto cementizio di una costruzione edile in fase di realizzazione, utilizzando una betonpompa manovrata da FF, a seguito di una errata manovra di questi, veniva colpito da una scarica elettrica ad alta tensione, poiché la pompa urtava i fili della sovrastante linea elettrica. A seguito della scarica elettrica, il lavoratore decedeva all’istante per folgorazione.
Ai singoli imputati, alla stregua dell’imputazione elevata, erano ascritte le seguenti condotte colpose.
A BB, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, era contestata l’inosservanza dell’art. 91, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/08 e delle disposizioni contenute nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08, per avere omesso, nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di individuare, valutare ed organizzare misure preventive e protettive a difesa del rischio di elettrocuzione presente sul luogo di lavoro; era altresì contestata l’inosservanza del disposto di cui all’art. 92, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. menzionato, per avere omesso di verificare e controllare la corretta applicazione, da parte del lavoratore FF, delle procedure di lavoro idonee a scongiurare il rischio di elettrocuzione.
A AA, in qualità di preposto, era contestata la violazione dell’art. 19, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/08, per avere omesso di sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte del lavoratore addetto alla manovra della betonpompa, degli obblighi inerenti all’utilizzo in sicurezza della stessa.
A CC, in qualità di Legale rappresentante della ditta di costruzioni, era contestata l’inosservanza del disposto di cui all’art. 26, comma 2, lett. b), D.Lgs. 81/08, per avere omesso di fornire ai lavoratori della ditta di calcestruzzi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui erano destinati ad operare.
I giudici, nelle due sentenze conformi, ritenevano dimostrata la penale responsabilità degli imputati per l’infortunio mortale occorso, confermando i profili di colpa contenuti nelle imputazioni elevate a carico di costoro.
Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati.
I ricorsi, infondati, devono essere rigettati.
Prima di andare alla nella disamina delle specifiche ragioni di doglianza, preme ripercorrere brevemente i fatti, con particolare riferimento alle modalità di accadimento dell’infortunio mortale occorso a lavoratore – dipendente della ditta di costruzioni di cui il legale rappresentate era CC – come ricostruite dai giudici di merito nelle conformi sentenze di condanna.
Le cause dell’infortunio mortale sono state individuate in una scarica elettrica generata dal braccio meccanico dell’autobetoniera manovrata da FF, troppo vicina alle linee elettriche che sovrastavano l’area di lavoro.
La vittima era impegnata, unitamente a un collega, ad eseguire un getto di cemento in un plinto delle fondazioni di un fabbricato in fase di realizzazione. Durante quest’attività rimaneva folgorato da una scarica elettrica trasmessa dalla parte finale del braccio meccanico della pompa di betonaggio, afferrata per indirizzare la colata di calcestruzzo.
Il teste qualificato Ispettore del Lavoro, aveva chiarito in dibattimento che il fenomeno dell’elettrocuzione, che aveva generato la scarica elettrica, poteva essere derivato sia dal contatto diretto tra il braccio della pompa ed i cavi elettrici, sia dalla prossimità del braccio della betonpompa a detti cavi, potendo tale fenomeno verificarsi anche quando il macchinario si trova ad una distanza inferiore a tre metri e mezzo dai cavi di alta tensione, situazione suscettibile di generare un arco voltaico con una scarica di energia elettrica.
Alla stregua di tali univoche risultanze, i giudici di merito hanno logicamente desunto come la betoniera munita di braccio meccanico fosse stata posizionata ad una distanza inferiore a tre metri e mezzo dai cavi della linea elettrica, distanza di sicurezza minima per evitare il fenomeno dell’arco voltaico, in spregio alle istruzioni contenute nello stesso manuale d’uso del macchinario, nel quale era contenuta l’avvertenza di posizionare la betonpompa ad una distanza di almeno tre metri da cavi elettrici di tensione fino a 110 kw e di almeno 5 metri da cavi elettrici di cui non si conosca la tensione.
Per quanto d’interesse in questa sede, con riferimento alle posizioni degli odierni ricorrenti, i giudici di merito hanno evidenziato, riportando le dichiarazioni del teste qualificato, come il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto per conto della ditta di costruzioni da BB (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), non avesse previsto il rischio di elettrocuzione collegato alla specifica fase lavorativa concernente l’operatività della betonpompa in prossimità di parti attive elettriche, con conseguente carenza di misure atte a scongiurare il pericolo di elettrocuzione durante la gettata di cemento.
Nel Piano di sicurezza, si legge in motivazione, vi era un generico riferimento al rischio di elettrocuzione collegato all’uso dei mezzi meccanici, ma non era stato specificato come doveva essere svolta la fase del getto di cemento in prossimità della linea elettrica presente sull’area di lavoro.
L’Ispettore del lavoro, inoltre, aveva segnalato la mancanza di documentazione relativamente alle informazioni dettagliate che il datore di lavoro CC, legale rappresentante della ditta di costruzioni, avrebbe dovuto somministrare ai dipendenti delle altre ditte coinvolte nei lavori appaltati. Si trattava di informazioni che avrebbero dovuto essere impartite al manovratore della betoniera FF, dipendente della cooperativa proprietaria del mezzo che aveva trasportato il cemento fornito dalla ditta di calcestruzzi, ciò in violazione dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008.
Non risultava, inoltre, l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi contenente le misure volte ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza in caso di affidamento di lavori e forniture ad imprese diverse.
Passando a trattare delle singole posizioni, si osserva quanto segue (…)
Vai alla sentenza completa per leggere le motivazioni del rigetto delle specifiche ragioni di doglianza dei ricorsi.
Fonte: Olympus.uniurb


