Cassazione Penale, Sez. 4, 30 marzo 2026, n. 11981 – Investimento nel piazzale aziendale: il datore di lavoro non può invocare l’abnormità della condotta della lavoratrice senza aver predisposto le specifiche misure di prevenzione.
La Corte di appello ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale riducendo la pena inflitta agli imputati AA e BB previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. Per il resto, la sentenza è stata confermata.
I fatti: presso la sede della società di AA, l’impiegata amministrativa CC venne investita da un autocarro condotto da BB. La donna si trovava nel piazzale esterno dell’azienda, dove si era recata per fornire indicazioni stradali a un autista e BB, giunto in prossimità del cancello di uscita e ricordatosi di aver dimenticato un pezzo di ferramenta necessario per il lavoro, arrestò il mezzo e iniziò una manovra di retromarcia. L’autocarro, privo di segnale acustico e con la visuale posteriore ostruita dal carico trasportato sul pianale, investì CC, trascinandola sotto il veicolo per alcuni metri. La donna riportò lesioni personali gravissime.
Secondo l’imputazione AA, nella qualità di socio accomandatario amministratore della società e datore di lavoro, aveva omesso di evidenziare nel piazzale le vie di circolazione esterne, impedendo la circolazione sicura di veicoli e pedoni. BB, socio accomandante e conducente dell’autocarro, aveva circolato nel piazzale privo di segnalazione, senza osservare le regole cautelari di prudenza necessarie per evitare collisioni con i pedoni. A entrambi venne contestato il delitto di lesioni colpose gravissime in cooperazione, con le aggravanti della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il procedimento si svolgeva con rito abbreviato.
Gli imputati propongono ricorso per cassazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla persona offesa si collocava nell’alveo della sfera di rischio governata dal datore di lavoro e non si riferiva ad un rischio eccentrico ed estraneo alle mansioni svolte.
In particolare, si è sottolineato in sentenza che il sinistro si era verificato a pochi metri della porta di ingresso ordinaria della palazzina degli uffici società di AA ragion per cui la presenza di dipendenti, clienti e fornitori nella stessa area dovesse essere considerata del tutto normale.
In secondo luogo, è stato anche accertato che l’intera zona veniva utilizzata promiscuamente sia come area di parcheggio da parte dei dipendenti delle suddette società, sia come area di transito per i clienti ed i fornitori dell’impresa.
Conseguentemente, osservano logicamente i giudici di merito, il rischio di verificazione di eventi del medesimo tipo di quello verificatosi in concreto doveva ritenersi particolarmente elevato e quindi tale da indurre il datore di lavoro ad adottare efficacemente tutte le misure di sicurezza necessarie e idonee a garantire una circolazione sicura non soltanto dei propri dipendenti, ma anche di tutti i soggetti che transitavano nell’area.
Pertanto, una volta esclusa la qualificazione della condotta dell’impiegata amministrativa CC come abnorme, la Corte ha ben argomentato l’inadempimento degli obblighi di sicurezza da parte di AA.
Il datore di lavoro aveva omesso di evidenziare le vie di circolazione nel piazzale esterno, non permettendo la circolazione sicura di veicoli e pedoni, in violazione dell’art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 (che, rinviando all’art. 63, prevede I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV, che appunto prevede gli obblighi di segnalazione ed evidenziazione).
Questa omissione, come sottolineano le sentenze di merito, è stata accertata dai tecnici della prevenzione e ha determinato la prescrizione di adeguare il luogo di lavoro ai requisiti indicati nel citato allegato IV del decreto, prescrizione cui AA ha successivamente adempiuto.
Inoltre, è stato rilevato che CC si trovava all’ingresso della palazzina degli uffici; che non esistevano divieti formalizzati o prescrizioni di sicurezza che vietassero ai dipendenti di transitare in quella zona; che le presunte intimazioni del datore di lavoro costituivano mere direttive organizzative interne, non equiparabili a misure di prevenzione; che, in assenza di segnaletica di divieto, di delimitazioni fisiche o di prescrizioni scritte, il comportamento della lavoratrice non assumeva carattere di abnormità.
Nella decisione di primo grado, è riportato che CC dichiarava di non aver mai ricevuto istruzioni o indicazioni dal datore di lavoro in ordine al fatto di recarsi sul piazzale per ricevere clienti, fornitori o per ritirare la corrispondenza. Questa condotta, peraltro, non solo era resa necessaria a causa del malfunzionamento del citofono, ma costituiva una prassi ormai invalsa all’interno dell’azienda, infatti CC si recava sul piazzale almeno una volta al giorno e, quando la stessa era impedita, la medesima attività veniva svolta da altri colleghi.
Com’è evidente – e come i giudici di merito hanno chiarito – nel caso di specie il rischio concretizzatosi è esattamente quello che avrebbe dovuto essere governato. Si è pertanto correttamente concluso che, in questo contesto pacificamente ricostruito, il datore di lavoro non potesse invocare l’abnormità di una condotta praticata quotidianamente, senza aver predisposto le specifiche misure di prevenzione imposte dalla legge.
Infine, le decisioni di merito hanno inoltre evidenziato – e sul punto non v’è contestazione – il concorso di colpa del conducente BB, che ha effettuato una manovra di retromarcia pur avendo la visuale posteriore ostruita dal carico trasportato sul pianale, in un’area priva di segnaletica e frequentata da pedoni.
In conclusione, alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti.
Fonte: Olympus.uniurb


