Cassazione Penale: infortunio mortale durante le operazioni di disboscamento e mancata informazione e formazione

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 aprile 2026, n. 14188 – Travolto da una ceppaia durante il disboscamento di alberi. Mancata formazione e nessun comportamento abnorme.

 

La Corte d’Appello ha confermato la responsabilità dell’imputato, legale rappresentante di una società in nome collettivo operante nel settore boschivo, per l’omicidio colposo di un lavoratore alle sue dipendenze, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare degli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In estrema sintesi, per quanto accertato dalla c.d. “doppia conforme di condanna”, intento a espletare l’attività demandatagli di taglio, “sramatura” e disboscamento di abeti, castagni e larici in area boschiva, il lavoratore è deceduto perché travolto da un “tocco” di una ceppaia di un faggio che era intento a rimuovere, utilizzando una motosega, in quanto abbattuto dall’abete che aveva appena tagliato e in parte già “sramato”.
L’imputato ha proposto ricorso.

Il ricorso è inammissibile.
La valutazione delle censure impone una preliminare ancorché sintetica disamina dell’iter logico-giuridico sotteso alla conferma in appello della responsabilità dell’imputato, legale rappresentante di una società in nome collettivo operante nel settore boschivo, per l’omicidio colposo di un lavoratore alle sue dipendenze, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si è trattato di infortunio verificatosi nel contesto spazio-temporale dell’esecuzione, da parte della società datrice di lavoro della persona offesa, del disboscamento di un’area mediante taglio di abeti, castagni e larici da “sramare” in loco al fine di consentire l’esbosco del legname incluse le ceppaie, compreso quello derivante dal necessario e/o conseguenziale abbattimento anche di alberi di altra tipologia, funzionale al successivo ripristino della stessa area boschiva. Esbosco da eseguirsi e generalmente eseguito non al termine dell’intera lavorazione ma “per zona” e nel corso della stessa preliminare attività di abbattimento, come previsto anche per lo stesso giorno del sinistro, per quanto ritenuto dai giudici di merito all’esito della valutazione degli elementi probatori a disposizione, tra cui la documentazione acquisita e le assunte testimonianze.
Quanto alla specifica seriazione causale dell’evento, le conformi sentenze dei gradi di merito hanno accertato che il lavoratore è deceduto perché travolto da un “tocco” di una ceppaia di un faggio che era intento a rimuovere, con motosega affidatagli dal datore di lavoro, in quanto abbattuto dall’abete che aveva appena tagliato e in parte già “sramato” ma postosi al fianco di esso in posizione obliqua e inclinata rispetto alla linea di massima pendenza.
Nel dettaglio, il lavoratore – contadino e allevatore -, assunto con la qualifica di “boscaiolo” e non esperto nello specifico settore del taglio boschivo in quanto operante in esso solo a tempo determinato, non continuativamente e senza formazione specifica, è stato travolto da una parte della ceppaia tagliata a causa dell’esecuzione errata della relativa operazione. Per sopperire all’inidoneità dimensionale della motosega messagli a disposizione, la persona offesa è stata schiacciata da una parte della ceppaia essendosi posta a valle di quest’ultima e non a monte della stessa, in violazione quindi delle disposizioni del DVR volte proprio alla gestione del rischio da schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi.
Ricostruita la dinamica del sinistro, i giudici di merito hanno accertato la “causalità della colpa”, con riferimento a diversi profili di violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008 valutati con giudizio ex ante, oltre che escluso l’interruzione del nesso causale in ragione della ritenuta non eccentricità, rispetto a quello che l’imputato era chiamato a gestire, del rischio attivato dalla condotta imprudente del lavoratore. Ciò anche in considerazione del contenuto dell’attività lavorativa in corso d’esecuzione, in cui si sono inserite le espletate mansioni da parte dell’infortunato, e del DVR, caratterizzato da disposizioni volte a gestire lo specifico rischio di schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi. Trattasi di DVR peraltro contemplante la necessità di affidare la movimentazione di alberi schiantati a personale esperto e/o adeguatamente formato e addestrato.
Circa i profili di colpa specifica, il riferimento è a una duplice condotta omissiva.
Si è trattato, in particolare, dell’omessa informazione del lavoratore in ordine a misure a attività di protezione e prevenzione specificatamente previste nel DVR, proprio con riferimento al rischio di schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi (in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. c), T.U.). A ciò si è aggiunta l’omessa formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 37, comma 1, T.U., anche con riferimento al livello minimo di essa, per come previsto dall’accordo concluso in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome in attuazione del disposto del comma 2 del citato art. 37 TU.
È stato sul punto accertato che l’adempimento dei detti obblighi informativi e formativi avrebbe evitato l’evento, concretizzazione dello specifico rischio alla cui gestione era preordinato il DVR. In considerazione delle ragioni sottese alla specifica previsione del DVR e in relazione allo specifico evento occorso alla persona offesa, è stato difatti ritenuto che le previste informazione e formazione avrebbero consentito al lavoratore subordinato, non esperto, di “approcciare la pericolosa lavorazione” adottando proprio le misure di prevenzione e protezione indicate nello stesso DVR, in quanto idonee a gestire lo specifico rischio di schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi, concretizzatosi nell’evento realizzatosi e causa del decesso.

Fonte: Olympus.uniurb

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