Cassazione Penale: incidente durante la manutenzione di una copertura, responsabilità del datore per mancata prevenzione del rischio

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 aprile 2026, n. 15619 – Esce dal cestello della piattaforma e sfonda il tetto: nessun comportamento abnorme, confermata la responsabilità del datore per mancata prevenzione del rischio.

 

Ricorre dinanzi al Supremo Collegio l’imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la decisione del Tribunale che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose gravissime con violazione delle norme concernenti la sicurezza sul lavoro e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore infortunato.
L’imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta, veniva contestata la violazione dell’art.159, comma 1 in relazione all’art.96, comma 1 lett.g), del D.Lgs. 81/2008 per non avere valutato tutti i rischi delle lavorazioni nel cantiere ove venivano svolte attività di manutenzione di una copertura di un capannone, mediante l’utilizzo di una piattaforma elevatrice cui era addetto l’infortunato e, in particolare, per non avere individuato idonee misure preventive e protettive dalla caduta dall’alto; nonché l’inosservanza dell’art. 159, comma 2, in relazione all’art. 122, D.Lgs. 81/2008, per non avere installato adeguate impalcature e ponteggi, ovvero adeguate misure provvisionali, e comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di cadute dall’alto di persone e di cose.
In conseguenza di tali omissioni era derivata la caduta dal tetto del capannone, a causa di uno sfondamento delle lastre in vetro resina di copertura, del dipendente della ditta, il quale era intento ad eseguire lavori di ripristino della copertura in mancanza di dispositivi di protezione collettivi e di inadeguati dispositivi di protezione individuale e aveva riportato lesioni personali gravissime consistite in “tetraplegia completa post traumatica di livello neurologico C4 AIS”.
Il giudice distrettuale ribadiva il giudizio di responsabilità penale a carico dell’imputato in ragione dell’accertata violazione della normativa infortunistica e dell’assenza della interruzione del rapporto di causalità in ragione dell’imprudente condotta del lavoratore che, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe mai dovuto uscire dal cestello da cui lavorava sulla copertura. Escludeva, infine, il beneficio della non menzione della condanna in ragione dell’esistenza di un precedente penale preclusivo.
La difesa dell’imputato ha articolato motivi di ricorso.

Il ricorso è rigettato. La sentenza è annullata solo limitatamente al mancato riconoscimento all’imputato del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, beneficio che viene concesso.
Il ricorrente assume violazione di legge in relazione allo specifico addebito di colpa di cui all’art.159, comma 2, D.Lgs. 81/2008 per avere i giudici di merito riconosciuto l’obbligo in capo al datore di lavoro di predisporre e adottare adeguate misure di sicurezza volte alla prevenzione di cadute dall’alto atteso che il lavoratore, come emerso dalla testimonianza di altro lavoratore, non avrebbe dovuto scendere dal cestello dal quale operava, ma avrebbe dovuto chiedere al manovratore del braccio meccanico di spostare il campo di lavoro. La denuncia investe esclusivamente uno dei due profili di colpa specifica addebitati all’imputato laddove la questione principale, da cui deriva, a cascata, l’addebito concernente la mancata adozione di misure prevenzionistiche, risiede in un difetto di programmazione nella individuazione dell’esatta procedura di lavoro nel caso in cui il lavoratore avesse dovuto fare accesso alla copertura, evenienza tutt’altro che ipotetica atteso che il contenuto delle lavorazioni afferiva, per l’appunto, alla sostituzione delle lastre di copertura del capannone, che la tecnica lavorativa indicata dal teste non garantiva la certezza del risultato e che la copertura presentava pericolose interruzioni di continuità e falle nella protezione dei lucernai.
La Corte di appello ha dato atto, con motivazione priva di aporie logico giuridiche che il cantiere organizzato dall’impresa esecutrice dei lavori, era del tutto sprovvisto di strumenti di protezione individuale, a parte le cinture di trattenuta che peraltro risultavano inidonee per l’assenza di stabili punti di aggancio, e la copertura non era stata provvista da impalcature, ponteggi e linee guida che, sulla base della testimonianza dell’ispettore, risultavano del tutto assenti sui luoghi della lavorazione.
A prescindere dalle ragioni che determinarono il lavoratore ad accedere sulla copertura sfilandosi dal cestello, questione che non ha formato oggetto di motivo di ricorso in una prospettiva di ritenuta interruzione del rapporto di causalità, il giudice distrettuale ha evidenziato che l’intero sistema di sicurezza e prevenzione predisposto dalla impresa appaltatrice risultava inadeguato in presenza di attività che doveva svolgersi in quota e in collegamento con una superficie di un capannone che presentava profili di instabilità e pericolo di sprofondamento, i cui elementi andavano rimossi e sostituiti; che non poteva essere trascurata l’evenienza in cui al lavoratore si prospettasse l’esigenza, a integrazione di una tecnica lavorativa certamente non agevole (operare inginocchiati sul fondo del cestello) di calpestare la superficie della copertura del manufatto.
D’altro canto il giudice di primo grado, nell’escludere l’attendibilità alle dichiarazioni del teste in ordine all’asserito divieto di scendere dal cestello, prescrizione datoriale che non risultava assistita da alcuna previsione programmatica, evidenziava altresì che non risultavano neppure rispettate le modalità di impiego della piattaforma elevatrice indicate nel libretto di istruzione, ove era risultato pacifico, secondo le testimonianza che il lavoratore non solo era fuoriuscito dalla piattaforma, ma si era assicurato per il tramite dell’imbragatura ad un pilastro di ferro posto sopra il tetto, mediante dispositivo retrattile, chiara evidenza di una pratica lavorativa integrativa che, oltre a non presentare i caratteri di estemporaneità, non risultava assistita da alcuna garanzia prevenzionale.
Il motivo di ricorso omette pertanto di confrontarsi con i corretti argomenti logico giuridici indicati nelle conformi pronunce dei giudici di merito e deve ritenersi nel suo complesso privo di fondamento.
Fondato è invece il motivo concernente il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione che è stato escluso sulla erronea rappresentazione dell’esistenza di un precedente penale, laddove come emerge dagli atti processo l’unica iscrizione nel casellario giudiziale a carico dell’imputato è una dichiarazione di fallimento, iscrizione che avrebbe dovuto essere cancellata anche se anteriore al D.Lgs. 9 gennaio 2006 n.5 (Sez.1, n.9966 del 14/11/2014, Giardinelli, Rv.262647).
La sentenza impugnata è annulla senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente l’omessa concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio che concede. Il ricorso è rigettato nel resto.

Fonte: Olympus.uniurb

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