Cassazione Penale: caduta del lavoratore autonomo e responsabilità del titolare della ditta affidataria dei lavori per aver fornito scala inidonea

Cassazione penale, Sez. 4, 08 maggio 2026, n. 16549 – Caduta del lavoratore autonomo dalla scala inidonea fornita dal committente. L’eventuale imprudenza del lavoratore non integra un rischio eccentrico.

 

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell’imputato, nella qualità di titolare della ditta affidataria dei lavori di ristrutturazione di un bagno presso un appartamento, in ordine al delitto di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di un lavoratore autonomo.
I fatti sono stati ricostruiti nelle sentenze di merito nel modo seguente: nel corso dei lavori di rifacimento dell’intonaco del bagno di un appartamento il lavoratore era caduto dalla sommità di una scala a libretto dell’altezza di circa due metri a lui fornita dall’imputato e aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in un periodo superiore a 40 giorni.
Quali addebiti di colpa, nei confronti dell’imputato, sono stati individuati l’imprudenza, la negligenza, l’imperizia e la violazione dell’art. 97 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per aver messo a disposizione una scala in idonea per il tipo di lavoro da svolgere in altezza, considerato lo stato del pavimento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato con proprio difensore.

Il ricorso deve essere rigettato.
Considerando che la dinamica dell’infortunio, ricostruita nelle conformi sentenze di merito, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dell’ispettore dello Spresal, non è stata contestata dal ricorrente deve ritenersi accertato che il lavoratore sia caduto mentre, su incarico dell’imputato, in un locale dell’appartamento in ristrutturazione il cui pavimento era sconnesso, stava procedendo alla rimozione dell’intonaco, posizionato a cavalcioni su una scala a libretto consegnatagli dall’imputato stesso.
Il ricorrente senza neppure contestatre l’inidoneità della scala per lo svolgimento dei lavori, che secondo quanto emerso nel corso dell’istruttoria avrebbero dovuto essere svolti su un trabattello, sostiene che, figurando l’infortunato come lavoratore autonomo, non sarebbero individuabile in capo a colui che lo aveva incaricato di svolgere detti lavori, ossia l’imputato, una posizione di garanzia.
Trattasi di assunto infondato.
Occorre, in primo luogo, considerare che gli artt. 2 e 299 del D.Lgs. n. 81/2008 definiscono la qualifica di datore di lavoro e perimetrano l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche di coloro che rivestono tale qualifica. Secondo l’art. 2, il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro; correlativamente l’art. 299, nel definire l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, stabilisce che la posizione di garanzia relativa al datore di lavoro grava, altresì, su colui che, pur sprovvisto di formale investitura, eserciti in concreto i poteri riferiti al soggetto definito dall’art. 2. Il lavoratore viene, invece, definito dallo stesso art. 2 come “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione”: si tratta di nozione più ampia di quella prevista dalla normativa pregressa nella quale si faceva espresso riferimento al “lavoratore subordinato” (art. 3, D.P.R. n. 547 del 1955) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994) (in tal senso, Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Rv.269637).
Nel caso in esame la Corte di appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha ricondotto il debito di sicurezza assunto dall’imputato all’affidamento dei lavori di intonacatura al lavoratore infortunato, accompagnato dalla messa a disposizione di uno strumento di lavoro inidoneo. Anche a prescindere dalla natura del rapporto fra il ricorrente e la vittima, la Corte ha posto l’accento sugli obblighi del committente in relazione all’esecuzione di lavori da lui affidati e all’ingerenza posta in essere, attraverso la messa a disposizione delle attrezzature inidonee. Il percorso argomentativo è rispettoso del consolidato principio per cui la responsabilità del committente in caso di infortunio sussiste in relazione alla mancata verifica della idoneità tecnica professionale del soggetto a cui i lavori sono stati affidati, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, e anche alla agevole ed immediata percepibilità, da parte sua, di situazioni di pericolo (in tal senso, Sez.4, n. 18169 del 23/04/2025, Rv. 288004 -02; Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv.278435-01). Deve rilevarsi, dunque, come la indicazione, da parte della Corte, della messa a disposizione della attrezzatura quale elemento sintomatico di ingerenza del committente nei lavori appaltati sia coerente e logica. A fronte di tale percorso argomentativo, che valorizza la messa a disposizione della attrezzatura da parte del committente e dunque la assunzione da parte dell’imputato della qualifica di datore di lavoro di fatto o comunque la sua ingerenza nello svolgimento dei lavori affidati, il ricorrente obietta, in maniera solo avversativa, che l’infortunato era un lavorare autonomo, senza contrappore alla motivazione della Corte alcuna ragione in fatto o in diritto tale da incrinarne la tenuta logica.
Inoltre la Corte di appello ha escluso che il comportamento del lavoratore avesse assunto la caratteristica dell’abnormità. Nel caso in esame, la Corte ha spiegato che l’infortunio si era verificato proprio a causa della inosservanza dal parte del ricorrente di regole dettate per la prevenzione dell’evento verificatosi, sicché la eventuale imprudenza del lavoratore non avrebbe mai potuto integrare un rischio eccentrico rispetto a quello demandato al governo del committente.

Fonte: Olympus.uniurb

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