Cassazione penale, Sez. 4, 08 maggio 2026, n. 16548 – nel compattatore per rifiuti con dispositivi di sicurezza disattivati. Responsabilità del fornitore/concedente del mezzo.
La Corte d’Appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato a lui ascritto art. 41, comma 1, e 589, commi 1 e 2, cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla relativa pena, mentre aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per il reato art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 e 57, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008 per essere estinto per prescrizione.
L’addebito colposo mosso all’imputato, nella qualità di legale rappresentante della società concessionaria al Comune dell’attrezzatura di lavoro utilizzata per l’espletamento del servizio di raccolta differenziata di carta e cartone, è di aver cagionato la morte del lavoratore dipendente per colpa consistita in imprudenza, negligenza, nonché nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, aveva omesso di mettere a disposizione dell’amministrazione comunale attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed alle disposizioni regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie idonee ai fini della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere e pertanto in violazione dell’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, consentendo che il lavoratore utilizzasse un cassone scarrellabile privo di sistemi di sicurezza perché con gli interruttori interbloccati e gli switch bypassati danneggiati o non funzionanti.
Il fatto, come ricostruito dalle conformi sentenze di merito, è in sintesi il seguente: i Carabinieri a seguito di segnalazione relativa alla scomparsa del lavoratore giunti sull’area adibita alla raccolta della carta, trovavano al loro arrivo il compattatore spento e prospettavano la possibilità che l’uomo fosse caduto nel macchinario. Contattato l’imputato, titolare della società concessionaria del servizio di smaltimento e proprietaria del compattatore, si provvedeva allo scarico dei cartoni concentrati all’interno, tra cui venivano rinvenuti i resti del lavoratore. Dalla consulenza medico legale, si accertava che la causa del decesso era “la devastazione corporea da grande traumatismo causato dall’azione di compattatore per rifiuti” con esclusione di possibili interferenze da parte di sostanze psicoattive atte a giustificare l’evento. Si ricostruiva che il lavoratore era salito sulla tramoggia del compattatore per facilitare lo scarico di materiali rimasti bloccati sul fondo del cassone ribaltato e durante questa operazione aveva perso l’equilibrio scivolando all’interno del macchinario dove era stato agganciato dalla coclea ancora in funzione che lo aveva trascinato nel cassone di raccolta. Un teste, collega della vittima, riferiva che non gli era mai stata impartita una formazione specifica per l’utilizzo del macchinario e che non aveva mai preso visione del relativo manuale d’uso. Aggiungeva che nei casi di inceppamento vi era un pulsante che consentiva di far tornare indietro la vite senza fine e che nel caso di scarico dei rifiuti incompleto erano soliti avvalersi di un bastone di legno per far scendere la carta residua nel compattatore in movimento dichiarando di aver sempre utilizzato il bastone da terra perché arrampicarsi sul macchinario poteva essere pericoloso. Dalle testimonianze assunte, si ricavava che il compattatore era abitualmente utilizzato con i portelloni aperti e la coclea attiva, prassi contraria ai canoni di sicurezza sul lavoro, consentita tuttavia dalla perdurante inoperatività dei due interruttori alla base delle cerniere che collegavano le ante del cancello al macchinario.
Il giudice di primo grado, sulla scorta delle risultanze istruttorie, affermava la penale responsabilità dell’imputato ritenendo che nella veste di concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti avesse fornito un compattatore privo di dispositivi di sicurezza funzionanti, così violando l’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, condotta che si poneva in diretto nesso causale con l’infortunio occorso al lavoratore, dovendosi escludere che l’azione imprudente del lavoratore, consistita nell’issarsi sul compattatore, avesse avuto rilevanza eziologica talmente dirompente da interrompere il nesso che lega l’evento mortale al mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza. La sentenza d’appello, nel rigettare i motivi di gravame, ha confermato l’impianto motivatorio della sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso è infondato.
La vicenda oggetto del procedimento è stata ricostruita con chiarezza dalle decisioni di merito, che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d’appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò premesso, l’articolata censura proposta dal ricorrente è in primo luogo incentrata sulla ritenuta abnormità della condotta del lavoratore, descritta come del tutto incompatibile ed esorbitante rispetto alle procedure operative cui lo stesso era addetto. La Corte d’Appello, ha invece escluso la configurabilità di una condotta abnorme della vittima, rilevando che lo stesso stava svolgendo una mansione prevista dal contratto, ovvero lo scarico dei rifiuti nel cassone, e che la necessità di intervenire manualmente per agevolare la discesa del materiale dalla navetta al compattatore era una circostanza tutt’altro che imprevedibile, come confermato in sede testimoniale da altri dipendenti. Tra l’altro la soluzione di salire sul macchinario, seppure sicuramente incauta, è risultata essere in quel momento la soluzione per consentire la discesa del materiale anche se dalle testimonianze assunte era emerso che in tali evenienze lo sblocco veniva di solito effettuato da terra munendosi di un bastone di legno. In altre parole, tale opzione, in quanto correlata alle mansioni svolte dal lavoratore, pur integrando sicuramente una scelta pericolosa, non può ritenersi eccentrica e quindi avulsa dall’area del rischio lavorativo governato dal titolare della posizione di garanzia e pertanto correttamente non può essere qualificata come condotta abnorme.
Passando ora ad analizzare l’addebito colposo mosso all’imputato, alla luce dei rilievi difensivi, lo stesso in merito alla convenzione stipulata con il Comune, è stato chiamato a rispondere per aver fornito un macchinario non rispondente alle disposizioni normative, in quanto privo di dispositivi di sicurezza funzionanti, e per non aver provveduto alla sua manutenzione. Il tema che viene in rilievo nel presente giudizio è quello dell’obbligo del concedente in uso di un macchinario di verificarne le condizioni in modo che sia rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della posizione di gestore del rischio in capo al fornitore del macchinario.
La sentenza impugnata ha posto in rilievo con evidenza che, sulla base delle testimonianze e delle consulenze tecniche, sono emerse gravi anomalie strutturali e funzionali del compattatore che dimostrano uno stato di degrado risalente, evidenziato da interruttori piegati e danneggiati, componenti arrugginiti e mal posizionati, fotocellule staccate e di assenza del tetto previsto dal manuale d’uso. Condizioni che per la loro evidenza e diffusione non potevano essere ignorate dall’imputato, in quanto legale rappresentante della società che aveva concesso in uso il macchinario, avrebbe dovuto monitorarne lo stato ed occuparsi della relativa manutenzione a costo di maggiori spese. La sentenza impugnata ha posto altresì in rilievo che gli operai sentiti nel dibattimento hanno riferito che le operazioni di scarico avvenivano sempre con il sistema di triturazione attivo, i portelloni ancora aperti e la navetta inclinata così confermando le inefficienze del sistema di sicurezza in quanto veniva consentito l’interblocco sistematico dei dispositivi di sicurezza e quindi un uso del macchinario in condizioni pericolose e non occasionali. Una volta evidenziati i gravi deficit nella manutenzione del macchinario che radicano la responsabilità dell’imputato per aver omesso la manutenzione del mezzo ed avere tollerato l’uso in condizioni non sicure, la sentenza impugnata ha altresì confutato gli argomenti difensivi riproposti anche nell’odierno ricorso volti ad avvalorare l’estraneità dello stesso allo stato del compattatore al momento del sinistro. Inoltre dalle annotazioni dei Carabinieri intervenuti risulta che i portelloni erano rimasti aperti e che il cassone era ancora ribaltato in fase di scarico e che i sistemi di sicurezza, che avrebbero dovuto impedire che la macchina fosse in azione, erano stati volontariamente bypassati attraverso un intervento di tale difficoltà e complessità tecnica, peraltro attivabile con strumenti appositi, riconducibile soltanto ad una attività deliberata, estranea alle competenze degli operai addetti alle sole mansioni di scarico dei rifiuti. Quanto al profilo della causalità della colpa nuovamente adombrato nell’odierno ricorso, la sentenza impugnata con motivazione non manifestamente illogica ha ritenuto il diretto nesso causale tra la condotta ascritta all’imputato, nelle due declinazioni dell’omessa vigilanza e dell’omessa manutenzione e del mancato ripristino dei sistemi di sicurezza, e l’infortunio mortale occorso al lavoratore né tale conclusione risulta essere stata scalfita nell’iter motivatorio adottato da rilievi di segno diverso.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Fonte: Olympus.uniurb


