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Cassazione Penale: violazioni in cantiere e particolare tenuità del fatto, valutazione complessiva dell’assenza di un concreto pericolo per i lavoratori

Cassazione Penale, Sez. 3, 30 giugno 2026, n. 23909 – Violazioni in cantiere e particolare tenuità del fatto: la valutazione dell’offensività richiede una valutazione complessiva dell’assenza di un concreto pericolo per i lavoratori.

 

Con sentenza del tribunale veniva dichiarato non luogo a procedere nei confronti ddell’imputato in ordine ai reati in materia di prevenzione infortuni (d. lgs. n. 81 del 2008) a lui ascritti per non essere l’imputato punibile per particolare tenuità del fatto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso Corte d’appello di Torino, deducendo un unico motivo, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 131-bis, cod. pen.

Il ricorso è fondato. Al fine di far luce sulle ragioni a sostegno dell’impugnazione, è utile una ricognizione della vicenda processuale.
Il procedimento trae origine da un controllo ispettivo dal personale dello SPRESAL presso un cantiere edile, dove operavano tre lavoratori moldavi dipendenti della società di cui l’imputato era legale rappresentante e datore di lavoro. All’imputato sono state contestate tre contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, e in particolare: capo a) omessa verifica dell’idoneità sanitaria dei lavoratori, ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. c), e 159, comma 2, lett. a), d.lgs. 81 del 2008; capo b) omessa formazione generale e specifica dei lavoratori, ai sensi degli artt. 37, comma 1,e 55, comma 5, lett. c), d.lgs. 81 del 2008; capo c) omessa nomina del preposto, ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. b‑bis), e 55, comma 5, lett. e), d.lgs. 81 del 2008. Il giudice chiarisce fin dall’inizio che si tratta di violazioni che, pur astrattamente suscettibili di estinzione in via amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994, sono approdate alla sede penale a causa del mancato pagamento delle sanzioni in misura ridotta da parte dell’imputato.
Nel corso del sopralluogo, gli ispettori non riscontravano violazioni sostanziali delle misure di prevenzione e sicurezza in cantiere. In particolare, non emergevano situazioni di pericolo attuale o specifico per l’incolumità dei lavoratori. Le irregolarità contestate erano esclusivamente documentali e organizzative, riguardando: (i) la mancata esibizione della documentazione relativa all’idoneità sanitaria; (ii) la mancata prova dell’avvenuta formazione dei lavoratori; (iii) l’assenza di formale individuazione del preposto. A fronte delle richieste avanzate dallo SPRESAL, l’imputato rimaneva inerte e, in un’unica occasione, riferiva telefonicamente che la documentazione sarebbe stata trattenuta da ex consulenti della società. Tale giustificazione non era seguita da alcuna produzione documentale. In conseguenza di ciò venivano impartite le prescrizioni previste dal d.lgs. n. 758 del 1994. Tuttavia, a seguito di un successivo controllo, veniva accertato che: a) i lavori non erano più proseguiti; b) la società aveva sciolto i propri vincoli contrattuali; c) non era possibile ottenere un’ulteriore ottemperanza alle prescrizioni. Da qui l’ammissione al pagamento in misura ridotta, rimasta però ineseguita, con conseguente formulazione dell’imputazione penale.
Nel caso di specie quindi, le omissioni riguardano formazione, idoneità sanitaria e preposto: tre presidi essenziali dell’assetto prevenzionistico, la cui mancanza non può essere svalutata come “puramente documentale” senza verificare: (i) se e in che misura la mancanza di tali presidi abbia generato una situazione di esposizione al rischio per più lavoratori; (ii) quale fosse l’assetto organizzativo concreto; (iii) quale fosse il grado della colpa; (iv) se vi fosse stata regolarizzazione o, al contrario, persistente omissione. In difetto di tale analisi, il giudizio di “tenuità” resta assertivo e non conforme alla struttura dell’art. 131-bis cod. pen.
Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: in tema di contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere applicata solo all’esito di una valutazione complessa e congiunta, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., delle modalità della condotta e dell’esiguità del pericolo in concreto rispetto al bene giuridico tutelato, non potendo la tenuità essere desunta dalla sola assenza di ulteriori violazioni accertate in sede ispettiva o dalla cessazione dell’attività (in motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, a tal fine il giudice deve altresì considerare espressamente la condotta susseguente al reato, sicché l’omessa valutazione dell’inerzia del contravventore rispetto alle prescrizioni impartite e al pagamento della somma dovuta ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994 integra violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.).
L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale in diversa persona fisica.

Fonte: Olympus.uniurb

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