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Cassazione Penale: ispezione in cantiere e segreto d’ufficio, condanna del maresciallo che avverte l’imprenditore

Cassazione Penale, Sez. 6, 02 luglio 2026, n. 24714 – Ispezioni nei cantieri e segreto d’ufficio: confermata la condanna del maresciallo che avverte l’imprenditore dell’imminente controllo.

 

La Corte di appello ha confermato la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha disposto la condanna dell’imputato alla pena di reclusione in relazione al reato di rivelazione di segreti di ufficio ascritto, con interdizione dai pubblici uffici per e sospensione condizionale della pena, assolvendolo dai reati di induzione indebita, rivelazione di segreti di ufficio e depistaggio.
L’imputato, maresciallo Capo del Comando Stazione, è stato ritenuto responsabile del reato contestato per avere, nella indicata qualità, rivelato all’imprenditore che il Comando Stazione di appartenenza avrebbe proceduto a controllare i cantieri edili di zona, consigliando allo stesso di tenere lontani i lavoratori irregolari della sua azienda in occasione delle programmate verifiche.
Ha proposto ricorso l’imputato per erronea applicazione dell’art. 326 cod. pen. in quanto il ricorrente ha acquisito la notizia segreta, di pertinenza di altro Ufficio, in modo del tutto casuale, dall’ispettore dell’ASL (essendo il reato di rivelazione di segreto configurato come reato proprio esclusivo, è imprescindibile che il soggetto che rivela la notizia sia titolare del segreto, ossia che questo inerisca alle funzioni ovvero al servizio che egli ricopre. Diversamente, non sarebbe prospettabile la violazione dei relativi doveri, o comunque l’abuso della qualità, che sostanziano la fattispecie incriminatrice).

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Va premesso che, ai fini dell’integrazione del delitto di rivelazione di segreti d’ufficio previsto dall’art. 326, comma primo, cod. pen., è necessario che la notizia rivelata inerisca all’ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o le prerogative derivanti dalla stessa (Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, Pmt, Rv. 285085-02).
La difesa ha poi invocato, a supporto delle proprie ragioni, il principio affermato da questa Corte, secondo cui la sussistenza del concorso nel reato dell'”extraneus” postula che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto (in termini Sez. 6, n. 11498 del 22/01/2025, Innocenti, Rv. 287805-01).
Il principio tiene conto della peculiare struttura del reato, il quale si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia, “ma prevedendo la punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena, in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all’ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione; partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, comprende anche l’accordo criminoso. E comunque, tale partecipazione può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condotta dell’autore dell’illecito e, quindi, del concorrente che esegue l’azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe” (Sez. U, n. 420 del 28/11/1981, dep. 1982, Emiliani, Rv. 151619-01).
Tanto premesso, le censure formulate al riguardo sono essenzialmente declinate in fatto, sostenendo la difesa che il ricorrente non fosse titolare del segreto e che ne avesse avuto contezza in modo casuale, laddove i Giudici di merito hanno esaustivamente spiegato come l’attività ispettiva programmata presso i cantieri edili – di cui il maresciallo capo avrebbe avuto contezza dall’ispettore – non era esclusiva dell’Azienda Sanitaria Locale competente.
E ciò è tanto vero che, nel frangente, venne posta in essere un’attività congiunta dagli ispettori della Azienda Sanitaria Locale e dai Carabinieri della locale Stazione.
Attraverso il dedotto vizio, il ricorrente sollecita una alternativa lettura delle emergenze istruttorie, come noto, non consentita, specie in relazione ad una c.d. doppia conforme, in cui le pronunce dei gradi di merito si integrano a formare un corpo argomentativo unitario.
È, per conseguenza, assorbita, alla luce della operata ricostruzione fattuale, la questione relativa al non corretto riferimento che i Giudici di merito avrebbero operato ad un interesse complessivo della Pubblica Amministrazione per cui, anche chi avesse appreso casualmente la notizia, sarebbe tenuto a non divulgarla.

Fonte: Olympus.uniurb

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