Associazione ambiente e lavoro

Cassazione Penale: infortunio e responsabilità dell’ente, interesse o vantaggio della società richiedono uno specifico accertamento

Cassazione Penale, Sez. 3, 02 luglio 2026, n. 24402 – Responsabilità dell’ente per infortunio sul lavoro: interesse o vantaggio e colpa di organizzazione richiedono un autonomo e specifico accertamento.

 

La Corte di appello ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato la società responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies D.Lgs. n. 231 del 2001, in relazione alla commissione, da parte del datore di lavoro e legale rappresentante della stessa, del reato di lesioni personali colpose gravi in danno del lavoratore che rimaneva infortunato alla mano destra mentre si apprestava a pulire il rullo spalmatore del macchinario, per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, e per violazione dell’art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all’allegato V, punto 5.9.1, in quanto la zona di imbocco del macchinario non era efficacemente protetta al fine di impedire la presa e il trascinamento delle mani.
Avverso la sentenza della Corte di appello la società ha proposto un ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
È sufficiente richiamare in proposito la sentenza della Quarta Sezione di questa Corte che, nel valutare la posizione del legale rappresentante della società ricorrente, rispetto alla contestazione colposa attribuitagli in imputazione e richiamata ai fini della contestazione dell’illecito amministrativo alla società ricorrente aveva sottolineato il dato fattuale, ribadito in entrambe le sentenze di merito, della pericolosità della macchina a cui era addetto il lavoratore, in ragione della mancata previsione del massimo distanziamento dei rulli, concludendo sul punto che “l’accertamento del nesso di causa, anche sotto il profilo del c.d. giudizio controfattuale, era stato, dunque, correttamente effettuato dai giudici di merito, che hanno imputato l’infortunio alla condotta colposa del datore di lavoro, non già rilevando la mera sequenza causale delle modifiche introdotte sulla macchina e l’infortunio, bensì rilevando che, qualora i rulli fossero stati distanziati al massimo grado, non si sarebbe creato l’effetto trascinamento delle dita”, ribadendo che, come accertato in entrambe le sentenze di merito, “la macchina a cui stava lavorando l’infortunato non era conforme a requisiti di sicurezza e non era, altresì, adeguatamente protetta con un sistema che consentisse al lavoratore di non entrare in contatto con i componenti in movimento”, per cui era stata attribuita rilevanza causale “non solo al mancato blocco della macchina, ma anche alla eccessiva vicinanza dei rulli che non garantiva, così come sarebbe stato necessario, rispetto al rischio di trascinamento degli arti del lavoratore addetto, eccessiva vicinanza a cui era stato immeditatamente posto rimedio dopo l’incidente”.
La sentenza impugnata ha infatti ribadito che la pericolosità della macchina, impiegata dal lavoratore infortunato, era dipesa dal mancato adeguato distanziamento tra i rulli che avrebbe impedito che le dita degli addetti potessero essere trascinate.
Sono fondati invece il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perché incentrati sulla insussistenza del presupposto dell’interesse o vantaggio in capo all’ente funzionalmente discendente dal reato e sulla omessa motivazione in tema di colpa di organizzazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, a più riprese, puntualizzato che il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha consapevolmente rifiutato l’adozione di un criterio di imputazione dell’illecito dell’ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, sulla responsabilità “di rimbalzo” dell’ente rispetto a quella della persona fisica, introducendo, invece, una forma di responsabilità dell’ente del tutto autonoma, seppur connessa a quella della persona fisica, fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato, ma che non si identifica con lo stesso (Sez. 6, n. 17664 del 29/01/2025, Le Fattorie degli Alburni, Rv. 288143).
L’illecito dell’ente è, infatti, strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l’ente e la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso (art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001), escludendo che possa essere attribuito a quest’ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa (Sez. 4, n. 32899 del 8/1/2021, Castaldo, in motivazione).
A questi elementi si aggiunge l’elemento “soggettivo” della colpa di organizzazione, vale a dire la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; elemento che, per un verso, è diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all’altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231 del 2001) e che, per altro verso, caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinto dalla colpa degli autori del reato (Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Cartotecnica Grafica Vicentina, Rv. 283247).
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di questi principi, essendosi limitata ad asserire che la perdurante carenza dei requisiti di sicurezza dei rulli anteriori rispondeva ad un interesse concretamente apprezzabile per la società sotto forma di maggiore velocità di produzione, senza tuttavia chiarire in modo specifico e concreto – specie a fronte dei rilievi difensivi, fondati anche su una relazione tecnica, secondo i quali la velocità di produzione precedente e successiva alla modifica intervenuta subito dopo l’infortunio era sovrapponibile – perché la situazione della eccessiva vicinanza dei rulli anteriori, cui era conseguito il pericolo di trascinamento degli arti del lavoratore addetto ed a cui era stato immediatamente posto rimedio dopo l’incidente, rispondeva ad un interesse o ad un vantaggio della società; per altro verso, la Corte distrettuale ha integralmente obliterato la verifica della colpa di organizzazione dell’ente.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello.

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente