Cassazione Penale, Sez. 4, 02 luglio 2026, n. 24859 – Caduta in una buca durante i lavori in quota: la formazione del lavoratore non basta, il principio di affidamento opera solo se il datore ha adottato tutte le cautele antinfortunistiche.
“E’ errato l’assunto del Tribunale, secondo il quale, una volta che il datore di lavoro abbia adempiuto puntualmente agli obblighi formativi sul medesimo gravanti in favore dei propri dipendenti ed abbia messo a disposizione la strumentazione idonea ed adeguata a svolgere le mansioni loro affidate, deve poter legittimamente fare affidamento sull’altrettanto puntuale e rigorosa osservanza da parte del lavoratore delle conoscenze acquisite. Invero, nella materia antinfortunistica, il principio di affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore, che è garantito dal rispetto della normativa antinfortunistica, per cui opera solo a patto che il garante del rischio abbia adottato tutte le cautele atte a scongiurare eventi lesivi in danno dei lavoratori, cautele che non si esauriscono nella sola formazione, dovendo, altresì, valutare preventivamente i rischi relativi alle singole e specifiche lavorazioni e predisporre le misure idonee a prevenirli”.
Nel caso di specie, il comportamento del lavoratore non ha attivato un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione, atteso che la condotta è inerente proprio all’attività lavorativa demandatagli. In altri termini, la discesa nella buca per effettuarne la pulizia rientrava nell’area del rischio che il titolare della posizione di garanzia doveva governare, adottando le dovute cautele.
Le considerazioni svolte impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di primo grado in diversa persona fisica, trattandosi di sentenza non appellabile.
Fonte: Olympus.uniurb