Pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro le risposte alle istanze ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 81/08: “Applicazione della normativa in materia di videoterminalisti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per gli agenti di stazione ANM Metropolitana di Napoli” e “Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)”. Seduta della Commissione del 24 settembre 2026.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
INTERPELLO N. 3/2026 del 24/09/2026
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’”Applicazione della normativa in materia di videoterminalisti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per gli agenti di stazione ANM METROPOLITANA DI NAPOLI”. Seduta della Commissione del 24 settembre 2026.
Destinatario: USB Lavoro Privato
L’USB Lavoro Privato (Unione sindacale di base) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: «se gli agenti di stazione, svolgendo tali mansioni, possano essere qualificati come “videoterminalisti” ai sensi dell’art. 173 D.Lgs. 81/2008 e, in tal caso, se la relativa disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere applicata loro, comprese le previsioni riguardanti i rischi derivanti dall’uso prolungato di videoterminali, le pause obbligatorie, le visite mediche» e (…) «se agli Agenti di Stazione che operano all’interno dei Banchi Agenti presenti nei mezzanini delle stazioni debba essere applicata la normativa di riferimento D.Lgs. 81/08 ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, con particolare riferimento ai limiti di altezza dei locali, normalmente di 3 metri, cubatura di 10mc/lavoratore e superficie di 2,00 mq/lavoratore. Di contro, chiediamo di evidenziare quale sia l’altezza ritenuta “accettabile” dalla Commissione per i locali ad essi destinati secondo la particolarità del lavoro svolto in termini di Altezza netta, cubatura e superficie».
Al riguardo, premesso che: (…)
la Commissione ritiene opportuno ricordare preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è chiamata a fornire chiarimenti esclusivamente in merito a “quesiti di ordine generale concernenti l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e non a pronunciarsi su specifiche fattispecie concrete.
Tanto premesso, si rappresenta che, ai sensi del citato articolo 173, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175. Pertanto, ove ricorrano tali presupposti, trovano applicazione le relative disposizioni, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti dei locali destinati a postazioni di controllo, si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza della medesima accessibile al lavoratore nell’ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all’Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento ai requisiti concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima, nonché alle previsioni di cui ai richiamati punti 1.2.4. e 1.2.5 del medesimo Allegato.
INTERPELLO N. 4/2026 del 24/09/2026
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito a: “Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)”. Seduta della Commissione del 24 settembre 2026.
Destinatario: FILCA CISL
L’organizzazione sindacale FILCA CISL (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, federazione di categoria della CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: “Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)”. In particolare, viene chiesto di chiarire “(…) se sia compatibile con la disciplina del D. Lgs. 81/08 la contemporanea attribuzione delle funzioni di:
• Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e
• Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
in capo al medesimo lavoratore dipendente della stessa azienda, e se tale cumulo di incarichi rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”.
Al riguardo, premesso che: (…)
la Commissione ritiene che, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, possa ravvisarsi un’incompatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) solo nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.
In tale ultima ipotesi, infatti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eserciterebbe le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere e, di conseguenza, le scelte progettuali assunte in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tale sovrapposizione di funzioni potrebbe incidere sull’autonomia di giudizio del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, più in generale, sull’indipendenza e sull’imparzialità che l’esercizio delle relative attribuzioni richiede.
A ciò si aggiunge che l’articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro dell’impresa esecutrice di mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), affinché questi ultimi possano esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione.
Tale previsione presuppone dunque una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha provveduto all’elaborazione del PSC in fase di progettazione; distinzione che verrebbe meno in caso di cumulo degli incarichi, con possibili riflessi sull’autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità connesse all’esercizio delle relative funzioni.
Per leggere le risposte complete alle istanze andare ai link sottostanti.
Fonte: Ministero del lavoro
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