La Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP) invita a non piegare lo screening sanitario dei migranti a funzioni di controllo migratorio e pubblica l’articolo “Sugli effetti della circolare del Ministero dell’Interno del 09/06/2026” della dott.ssa Manuela Peruzzi.
Il Regolamento (UE) 2024/1356 “Accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne”, noto anche come “Regolamento screening”, ha introdotto una nuova procedura di accertamento preliminare nei confronti di cittadini di Paesi terzi intercettati alle frontiere esterne dell’Unione o presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro. Lo “screening” vorrebbe indirizzare la persona verso la procedura di asilo, di rimpatrio o verso altri meccanismi previsti dal Patto, come la ricollocazione o altri strumenti di solidarietà. Lo screening prevede controlli sulla identità, di sicurezza, di salute e altri relativi alla eventuale vulnerabilità.
L’attuazione del Regolamento, in Italia è stata definita attraverso la circolare del Ministero dell’interno del 9 giugno scorso che, in merito alla “componente sanitaria dello screening”, prevede che i Prefetti coinvolgano le “ASL, la Croce Rossa e ogni ulteriore ente/soggetto ritenuto opportuno” (tra queste anche associazioni di volontariato) per la copertura del servizio h24 e 7/7 o su reperibilità.
L’applicazione delle procedure sta provocando in Italia reazioni critiche a diversi livelli che in modo particolare contestano come l’operazione sanitaria formalmente finalizzata a garantire tutela dei soggetti vulnerabili sia in realtà coinvolta – attraverso il rilascio di certificazioni sanitarie a persone destinate ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) – a governare il fenomeno migratorio, determinando un’inaccettabile sovrapposizione tra valutazioni sanitarie e finalità amministrative o di sicurezza.
La Società Nazionale Operatori della Prevenzione sull’argomento pubblica una serie di documenti tra cui l’articolo di Manuela Peruzzi.
Sugli effetti della circolare del Ministero dell’Interno del 09/06/2026
di Manuela Peruzzi
Il nuovo Patto Europeo su migrazione e asilo del giugno scorso, si inserisce in un quadro normativo complesso e articolato. L’immigrato che entra in Italia in modo irregolare se richiede la protezione internazionale è ospitato nelle strutture di primo soccorso e di accoglienza, Hotspot, per i primi accertamenti medici, per l’identificazione e per l’informazione relativa alla condizione di irregolarità e della possibilità di chiedere la protezione internazionale. Tali strutture nel nostro paese sono presenti a Lampedusa, Messina, Pozzallo, Taranto.
In queste sedi, terminate le procedure previste, nel più breve tempo possibile, il migrante che ha manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia, viene trasferito presso le strutture di accoglienza di primo livello, CPA (Centri di prima Accoglienza), dislocate sull’intero territorio nazionale, ove permangono in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale. Questi centri sono collocati a: Bari, Brindisi, Isola di Capo Rizzuto (KR), Gradisca d’Isonzo (GO), Udine, Manfredonia (FG), Caltanissetta, Messina, Treviso. Inoltre, per i casi di emergenza i Prefetti hanno individuato con specifici bandi di gara altri Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS). Attualmente le strutture attive sul territorio nazionale sono più di 5.000, con una capacità di più di 80.000 posti.
Mentre gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia e che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti, sono trattenuti in condizioni di restrizione della libertà nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), per consentirne l’espulsione. Il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio.
Il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e Asilo (Regolamento UE 2024/1356) recepito in Italia dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 9 giugno scorso introduce nuove procedure.
(…) continua
Fonte: SNOP