A breve in G.U. il decreto del ministro dell’Ambiente sull’autorizzazione integrata ambientale (Aia)

Il provvedimento è attuativo dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del dlgs 152/2006 e definisce i contenuti minimi della relazione di riferimento necessari al fine di effettuare un raffronto, in termini quantitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione definitiva delle attività.

Informazioni sulla qualità del suolo e delle eventuali acque sotterranee con esclusiva indicazione delle sostanze pericolose: sono questi i contenuti minimi che dovrà contenere la relazione di riferimento che l’impresa titolare dell’impianto (gestore, ndr) dovrà presentare in sede di richiesta o rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) se l’attività dell’impresa comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose.
A dettarlo è il ministro dell’ambiente, Gianluca Galletti, con un decreto a sua firma (272) datato 13 novembre, che si appresta ad approdare in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è attuativo dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del dlgs 152/2006 e definisce i contenuti minimi della relazione di riferimento necessari al fine di effettuare un raffronto, in termini quantitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione definitiva delle attività.
La relazione è dunque uno strumento chiave perché consentirà di raffrontare lo stato di contaminazione e di valutare gli eventuali obblighi di ripristino. In particolar modo andrà relazionato l’uso attuale del sito, le misurazioni già effettuate sullo stesso, l’illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono compiute le misurazioni sulle sostanze pericolose e l’indicazione sullo stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee.

Dall’entrata in vigore del dm n. 272/2014 gli impianti con procedura di autorizzazione integrata ambientale pendente devono integrare la domanda con la relazione di riferimento.
Gli imprendori che gestiscono impianti soggetti ad Aia statale relativi alle attività industriali di cui all’allegato 8, dlgs 152/2006 (tra cui gli impianti di gestione rifiuti pericolosi) dovranno presentare la relazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto. Gli impianti di combustione di potenza pari o sopra i 300 MW saranno esclusi dall’obbligo ma sono tenuti alla verifica – secondo la procedura ex allegato 1 del decreto 13 novembre 2014 n. 272 – e in caso positivo presentare la relazione.

Fonte: ItaliaOggi

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