A tutela dei diritti umani: norme comunitarie contro il commercio di determinate merci

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 200/1 del 30 luglio 2005 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Considerando che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce, ai sensi dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, uno dei principi conferiti agli Stati membri, la Comunità ha deciso nel 1955 di farne un elemento essenziale delle relazioni con i paesi terzi. Fu deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi.
Inoltre, l’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali contengono un’incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la tortura e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, impongono agli Stati membri dell’Unione europea di impedire la tortura. L’articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. In proposito, il 29 giugno 1998, il Consiglio dell’UE ha approvato gli “ Orientamenti per una politica dell’UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte” decidendo che l’Unione europea si sarebbe adoperata in vista dell’abolizione universale della pena di morte.
Partendo da tali principi, è stato adottato il Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci o attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Tali orientamenti fanno riferimento sia all’adozione del Codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi, nel 1998, sia al lavoro in corso volto ad introdurre controlli a livello comunitario sulle esportazioni di equipaggiamento militare quali esempi di misure atte a contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune. Il Regolamento (CE) adottato prevede, nell’ambito degli orientamenti UE precedentemente citati, il divieto di tutte le esportazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti allegati nell’allegato II al Regolamento stesso, indipendentemente dalla loro origine. E’inoltre vietato fornire, anche gratuitamente, a qualunque persona, entità o organismo, assistenza tecnica connessa alle merci elencate nel citato allegato a partire dal territorio doganale della Comunità.
Il Regolamento entra in vigore il 30 luglio 2006.

Fonte: Eur-Lex

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