Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2002, n. 293, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2003.
Per la sicurezza degli spettacoli pubblici, anche gli architetti e i periti industriali potranno redigere la relazione di agibilità per edifici e locali. Lo prevede il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2002, n. 283 riguardante il ” Regolamento di semplificazione recante modifica all’ articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi ai locali di pubblico spettacolo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2003. Con questo decreto presidenziale viene modificato il regolamento per l’ esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1940 che , pur essendo stato modificato successivamente con il DPR 28 maggio 2001, n. 311, per un errore del legislatore, continuava a discriminare i periti industriali e gli architetti dalla competenza per la stesura della relazione di agibilità obbligatoria per i locali nei quali si svolgono spettacoli pubblici e che possono ospitare fino a 200 persone. Dopo
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