Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005 è pubblicato il Decreto 16 agosto 2005 del Ministero dellInterno recante Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dellarticolo 7, comma 4, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 31luglio 2005,n.155.
Sempre in materia di pubblica sicurezza, ritenendo di dover adottare il decreto di cui allarticolo 7, comma 4, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore per lidentificazione degli utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilità delle comunicazioni telematiche, Il Ministro dellInterno di concerto con il Ministro delle comunicazione e del Ministro per linnovazione e le tecnologie ha emanato il Decreto 16 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17-8-2005.
Il suddetto Decreto interministeriale prevede che i titolari di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dellaccesso stesso o dellofferta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportato su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dallutente;
c) adottare le misure di cui allart. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attività
d) informare, anche in lingue straniere il pubblico delle condizioni duso dei terminali messi a disposizioni comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dellInterno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonché in conformità al codice di procedura penale, allautorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.
Il suddetto Decreto interministeriale prevede che i titolari di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dellaccesso stesso o dellofferta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportato su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dallutente;
c) adottare le misure di cui allart. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attività
d) informare, anche in lingue straniere il pubblico delle condizioni duso dei terminali messi a disposizioni comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dellInterno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonché in conformità al codice di procedura penale, allautorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.
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