Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n.195 riguardante lAttuazione della direttiva 2003/4/CE sullaccesso del pubblico allinformazione ambientale
La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,riguarda laccesso del pubblico allinformazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/del Consiglio concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente. La direttiva 2003/34/CE è stata recepita dal nostro ordinamento con il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n.195.
Le finalità del decreto , nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volta a:
a) garantire il diritto daccesso allinformazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che linformazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promovendo a tale fine, in particolare, luso delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione.
Infatti, si deve intendere per informazione ambientale qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente:
1) lo stato degli elementi dellambiente, quali laria, latmosfera, lacqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, lenergia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nellambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dellambiente, individuati al numero 1;
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dellambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sullattuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi benefici ed altre analisi e ipotesi economiche, usate nellambito delle misure e delle attività di cui al numero 3;
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana,il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dellambiente.
Sulla base di quanto precedentemente descritto, lautorità pubblica deve rendere disponibile, linformazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
Le finalità del decreto , nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volta a:
a) garantire il diritto daccesso allinformazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che linformazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promovendo a tale fine, in particolare, luso delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione.
Infatti, si deve intendere per informazione ambientale qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente:
1) lo stato degli elementi dellambiente, quali laria, latmosfera, lacqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, lenergia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nellambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dellambiente, individuati al numero 1;
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dellambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sullattuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi benefici ed altre analisi e ipotesi economiche, usate nellambito delle misure e delle attività di cui al numero 3;
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana,il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dellambiente.
Sulla base di quanto precedentemente descritto, lautorità pubblica deve rendere disponibile, linformazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
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