Determinazione e gestione del rumore ambientale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005,n.194 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.

Il Presidente della Repubblica richiamandosi in particolare alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale e alla legge 26 ottobre 1995,n.447, recante legge quadro sull’inquinamento acustico, e successive modificazioni, ha emanato il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 194 la cui finalità e campo di applicazione sono quelli di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definendo le competenze e le procedure per:
a) l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3;
b)l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione di cui all’articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
c)assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
Il decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del proprio vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.
Laddove non specificatamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995,n. 447, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge 447 del 1995.
Entro il 30 giugno 2007 dovranno essere elaborate dalle autorità individuate dalle regioni o dalle province la mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all’allegato 6 , relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 150.000 abitanti.
Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture dovranno elaborare e trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all’allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all’anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti dovranno trasmettere la mappatura acustica ed i dati di cui all’allegato 6 relative a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni e province autonome competenti.

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