Accesso del pubblico all’informazione ambientale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n.195 riguardante l’”Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”

La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,riguarda l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/del Consiglio concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente. La direttiva 2003/34/CE è stata recepita dal nostro ordinamento con il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n.195.
Le finalità del decreto , nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volta a:
a) garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Infatti, si deve intendere per “informazione ambientale” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente:
1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1;
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi – benefici ed altre analisi e ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3;
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana,il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente.
Sulla base di quanto precedentemente descritto, l’autorità pubblica deve rendere disponibile, l’informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

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