Accesso delle associazioni animaliste agli atti relativi alla sperimentazione sugli animali

Non è ammissibile se si sostanzia in un’attività di controllo generalizzato sull’attività

La Sezione quinta del Consiglio di Stato ha stabilito, con sentenza del 25 settembre 2006 n. 5636, che non è ammissibile una richiesta di accesso di una associazione animalista agli atti e documenti pertinenti alla sperimentazione sugli animali che si sostanzi in un’attività di sostanziale controllo generalizzato sulla suddetta attività, riguardante tutte le iniziative, in materia, di imprese o laboratori operanti nel settore, relativa a un numero elevatissimo di pratiche e formulata senza neppure porre alcuna delimitazione temporale.
Tale richiesta è infatti, in realtà, finalizzata ad acquisire tutta la documentazione di provenienza privata e di produzione pubblica per verificare la correttezza dei dati forniti dalle imprese interessate, delle operazioni valutative effettuate dall’Amministrazione e del rilascio delle correlate autorizzazioni.
AG

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