Nuove disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 210/ 25 del 31 luglio 2006 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento(CE) n. 1260/1999.

Il Regolamento(CE)1083/2006 premette che l’art.158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o i insulari, comprese le zone rurali. L’art. 159 prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.
L’azione condotta nell’ambito dei Fondi integra a livello nazionale e regionale , le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività , l’occupazione e l’inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell’ambiente.
Attraverso i Fondi strutturali la Comunità intende, innanzitutto, ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all’invecchiamento della popolazione.
I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento di vari obiettivi, noti anche come obiettivi “Convergenza” che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando la crescita e l’occupazione, “Competitività regionale e occupazione” che punta a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l’occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali e “Cooperazione territoriale europea” , che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze a livello territoriale adeguato.
Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto la forma di programmi operativi nell’ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi menzionati precedentemente, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.
Il nuovo Regolamento(CE) – che abroga a decorrere dal 1° gennaio 2007 il regolamento(CE) n. 1260/1999 -sarà riesaminato dal Consiglio dell’UE entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo