Accordi Formazione: Linee interpretative 25.7.2012

La G.U. n. 192 del 18 agosto 2012 pubblica l’Accordo tra il Governo e le Regioni sulle “linee interpretative” sulla Formazione dei Dirigenti, Preposti e Lavoratori e datori di lavoro /RSPP «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».

La G.U. n. 192 del 18 agosto 2012 pubblica l’Accordo tra il Governo e le Regioni sulle “linee interpretative” sulla Formazione dei Dirigenti, Preposti e Lavoratori e datori di lavoro /RSPP «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».

Nei link:

– i testi ufficiali dell’Accordo Stato-Regioni del 25.07.2012

– sito dedicato agli Accordi Formazione di Dirigenti, Preposti, Lavoratori e datori lavoro/RSPP

– sito dedicato ai Corsi di Formazione Dirigenti, Preposti, Lavoratori, cnformi agli Accordi …

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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 luglio 2012:
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
… omissis
e, in particolare:
l’art. 34, comma 2, il quale prevede che il datore di lavoro
debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attivita’ lavorative, nel rispetto dei
contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni;
l’art. 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti
minimi e le modalita’ della formazione dei lavoratori sono definiti
mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa
consultazione delle Parti sociali;
Visto l’accordo sancito con atto rep. n. 223/CSR del 21 dicembre
2011 che disciplina, ai sensi del citato art. 34, i contenuti, le
articolazioni e le modalita’ di espletamento del percorso formativo e
dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei
casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
Visto l’accordo sancito con atto rep. n. 221/CSR del 21 dicembre
2011 che disciplina, ai sensi del citato art. 37, la durata, i
contenuti minimi e le modalita’ della formazione, nonche’
dell’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti;
Vista la nota del 20 marzo 2012 con la quale il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso il documento indicato
in oggetto;

vista …. (omissis);

Acquisito nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento, allegato A) parte integrante del presente atto, recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni», nella versione definitiva trasmessa con la lettera in data 26 giugno 2012 di cui in premessa.

Roma, 25 luglio 2012

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