Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 46/8 del 17.2.2009 è pubblicato lAccordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dallaltro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari.
Il campo di applicazione dellAccordo prevede:
a) la prevenzione, lindividuazione, linvestigazione, il perseguimento e la repressione, in campo amministrativo e penale, della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti contraenti, per quanto riguarda:
– gli scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola;ù
– gli scambi in violazione della legislazione fiscale relativa allimposta sul valore aggiunto, a imposte speciali di consumo e accise;
– la percezione e la detenzione di fondi, compreso luso di detti fondi a fini diversi da quelli della loro concessione originaria, provenienti dal bilancio delle parti contraenti o da bilanci gestiti da esse o per loro conto, come le sovvenzioni o i rimborsi;
– le procedure di aggiudicazione di contratti assegnati alle parti contraenti;
b) il sequestro e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti risultanti dalle attività illecite menzionate.
Nel campo di applicazione del presente accordo è incluso il riciclaggio dei proventi delle attività contemplato dallo stesso, a condizione che i reati preliminari siano punibili conformemente alla legislazione delle due parti contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che limiti la libertà, superiore nel massimo ai 6 mesi.
a) la prevenzione, lindividuazione, linvestigazione, il perseguimento e la repressione, in campo amministrativo e penale, della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti contraenti, per quanto riguarda:
– gli scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola;ù
– gli scambi in violazione della legislazione fiscale relativa allimposta sul valore aggiunto, a imposte speciali di consumo e accise;
– la percezione e la detenzione di fondi, compreso luso di detti fondi a fini diversi da quelli della loro concessione originaria, provenienti dal bilancio delle parti contraenti o da bilanci gestiti da esse o per loro conto, come le sovvenzioni o i rimborsi;
– le procedure di aggiudicazione di contratti assegnati alle parti contraenti;
b) il sequestro e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti risultanti dalle attività illecite menzionate.
Nel campo di applicazione del presente accordo è incluso il riciclaggio dei proventi delle attività contemplato dallo stesso, a condizione che i reati preliminari siano punibili conformemente alla legislazione delle due parti contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che limiti la libertà, superiore nel massimo ai 6 mesi.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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