del trattato che istituisce la Comunità europea al fine di concludere un accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Il 17 luglio 2009 le parti sociali europee hanno sottoscritto il testo di un accordo quadro i n materia.
Poiché gli obiettivi della direttiva, vale a dire garantire la massima sicurezza possibile dellambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di aghi comprese) tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a li vello dellUnione, lUnione intende adottare misure, in conformità con il principio di sussidiarietà di cui allarticolo 5 del trattato sullUnione europea.
La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo nellelaborare la proposta di direttiva, la Commissione ha tenuto conto del carattere rappresentativo delle parti firmatarie, considerata la portata dellaccordo, per il settore ospedaliero e sanitario, del loro mandato, della legalità delle clausole dellaccordo quadro e della sua conformità alle disposizioni relative alle piccole e medie imprese.
La Commissione ha informato della proposta il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo.
Il Parlamento europeo ha adottato, in data 11 febbraio 2010, una risoluzione sulla proposta.
Come indicato nella clausola 1, laccordo quadro intende contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi della politica sociale: migliorare le condizioni di lavoro.
Larticolo 1 delle presente direttiva, quindi, attua laccordo quadro, che figura in allegato, firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali HOSPEEM e FSESP in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero sanitario.
(LG-FF)