In considerazione della nuova domanda e delle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dallultima pubblicazione dellelenco, è necessario valutare lopportunità di aggiungere o inserire nellelenco alcune modifiche.
Ad esempio le autorità australiane hanno comunicato alla Commissione europea che un organismo di controllo e di certificazione è stato ristrutturato e ha cambiato nome. Dette autorità hanno fornito alla Commissione stessa tutte le garanzie necessarie in merito al rispetto dei prerequisiti di cui allarticolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 da parte dellorganismo di controllo e di certificazione sottoposto a ristrutturazione.
Alcuni prodotti agricoli importati dal Gippone sono attualmente commercializzati nellUnione europea i n forza delle disposizioni transitorie previste allarticolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il Giappone ha presentato alla Commissione una domanda di inclusione nellelenco di cui allallegato III di detto regolamento e ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. Sulla base dellesame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità giapponesi, le norme che disciplinano in Giappone la produzione e i controlli dei prodotti biologici risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento(CE) n. 834/2007.
Pertanto è opportuno che la Commissione inserisca il Giappone nellelenco di cui allallegato II del regolamento (CE) n. 1235/2008.
Conseguentemente lallegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità dellallegato del presente regolamento.
(LG-FF)