Commercializzazione all’interno dell’UE dei prodotti biologici dei paesi terzi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 134/1 del 1° giugno 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 471/2010 della Commissione del 31 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno dell’Unione europea.

In conformità all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti da paesi terzi, ha stabilito un elenco di paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciuti equivalenti.

In considerazione della nuova domanda e delle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dall’ultima pubblicazione dell’elenco, è necessario valutare l’opportunità di aggiungere o inserire nell’elenco alcune modifiche.

Ad esempio le autorità australiane hanno comunicato alla Commissione europea che un organismo di controllo e di certificazione è stato ristrutturato e ha cambiato nome. Dette autorità hanno fornito alla Commissione stessa tutte le garanzie necessarie in merito al rispetto dei prerequisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 da parte dell’organismo di controllo e di certificazione sottoposto a ristrutturazione.

Alcuni prodotti agricoli importati dal Gippone sono attualmente commercializzati nell’Unione europea i n forza delle disposizioni transitorie previste all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il Giappone ha presentato alla Commissione una domanda di inclusione nell’elenco di cui all’allegato III di detto regolamento e ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. Sulla base dell’esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità giapponesi, le norme che disciplinano in Giappone la produzione e i controlli dei prodotti biologici risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento(CE) n. 834/2007.

Pertanto è opportuno che la Commissione inserisca il Giappone nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1235/2008.
Conseguentemente l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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